Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Questio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza del 17 ottobre 2006 dal giudice di pace di Trieste sul ricorso proposto da R.A. contro il Prefetto di Trieste, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che il giudice di pace di Trieste, con ordinanza emessa il 13 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;

che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di un decreto di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento emessi nei confronti di un cittadino extracomunitario, al quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato;

che, in punto di fatto, il giudice a quo osserva che il ricorrente ha proposto al Tribunale competente ricorso avverso il cennato diniego, ed ha inoltrato richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza del suddetto ricorso, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416 del 1989;

che il giudice a quo, dopo aver sospeso entrambi i provvedimenti impugnati, ritiene che la norma censurata, nell'impedirgli di sospendere il provvedimento...

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