Ordinanza emessa il 13 aprile 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Sartori Leonardo ed altri contro Universita' degli studi di Padova ed altro Universita' - Ricercatori universitari - Immissione nella fascia dei ricercatori confermati - Riconoscimento, per intero ai fini del tattamento di quiescenza e di...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la ordinanza a' sensi e per gli effetti dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul ricorso R.G. n. 1166/2006, proposto da Sartori Leonardo, Caenazzo Luciana, Rigobello Maria Pia, Chemello Liliana, Anglani Franca, Fregona Iva, Zancato Mirella, Ermani Mario e Zennaro Lucio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Francesco Brunello, con elezione di domicilio in Venezia presso la segreteria della sezione;

Contro l'Universita' degli studi di Padova, in persona del suo rettore pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco n. 63; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi al riconoscimento del servizio prestato presso l'Universita' in qualita' di tecnici laureati, ai fini della ricostruzione della carriera.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato l'8 maggio 2006 e depositato il 1° giugno 2006 presso la segreteria della sezione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Padova;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18 gennaio 2007, (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. P. F. Brunello per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Daniela Salmini per l'Universita' degli studi di Padova;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e D i r i t t o

1.1. - I ricorrenti, dott. Leonardo Sartori, dott. Luciana Caenazzo, dott. Maria Pia Rigobello, dott. Liliana Chemello, dott. Franca Anglani, dott. Iva Fregona, dott. Mirella Zancato, dott. Mario Ermani e dott. Lucio Zennaro, espongono di essere dipendenti dell'Universita' degli studi di Padova inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.

Piu' esattamente, il dott. Sartori e' stato inquadrato nel ruolo anzidetto con decreto rettorile n. 2188/01 dd. 1° ottobre 2001 e decorrenza giuridica 1° ottobre 2001; la dott. Caenazzo con decreto rettorile n. 1331/2002 dd. 1° luglio 2001 e decorrenza giuridica 1° luglio 2002; la dott. Rigobello con decreto rettorile n. 1525/2001 dd. 2 luglio 2001 e decorrenza giuridica 2 luglio 2001; la dott. Chemello con decreto rettorile n. 2236/01 dd. 1° ottobre 2001 e decorrenza giuridica 1° ottobre 2001; la dott. Anglani con decreto rettorile n. 2235/2001 dd. 1° ottobre 2001 e decorrenza giuridica 1° ottobre 2001; la dott. Fregona con decreto rettorile n. 2234/2001 dd. 1° ottobre 2001 e decorrenza giuridica 1° ottobre 2001; la dott. Zancato con decreto rettorile n. 3553/2001 dd. 1° dicembre 2001 e decorrenza giuridica 1° dicembre 2001; il dott. Ermani con decreto rettorile n. 2331/2001 dd. 1° ottobre 2001 e decorrenza giuridica 1° ottobre 2001; il dott. Zennaro con decreto rettorile n. 1333/2002 dd. 1° luglio 2002 e decorrenza giuridica 1° luglio 2002.

I ricorrenti espongono di aver prestato servizio, prima di tale loro inquadramento, quali tecnici laureati presso la medesima Universita' degli studi di Padova e di essere stati quindi gia' inquadrati nei ruoli del personale tecnico universitario espletando - a seconda della qualifica professionale posseduta - mansioni di medico, biologo, farmacista, chimico o ricercatore.

In particolare, il dott. Sartori, la dott. Chimello e il dott. Ermani espongono di aver ivi espletato le mansioni di medico con funzioni assistenziali e di ricerca, rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 1980, dal 1° settembre 1998 e dal 20 dicembre 1985; la dott. Caenazzo, la dott. Rigobello e la dott. Anglani le mansioni di biologo con funzioni di ricerca rispettivamente a decorrere dal 19 marzo 1991, dal 18 dicembre 1984 e dal 1° gennaio 1986; la dott. Fregona le mansioni di biologo con funzioni di professore incaricato e di docenza dal 23 novembre 1977; la dott. Zancato le mansioni di farmacista con funzioni di ricerca dal 1° marzo 1995; il dott. Zennaro le mansioni di chimico con funzioni di ricerca dal 16 aprile 1991.

Dopo aver ottenuto il nuovo inquadramento nel ruolo dei ricercatori, tutti i ricorrenti hanno individualmente chiesto all'Amministrazione universitaria la ricostruzione della propria carriera a' sensi dell'art. 103 del d.P.R. 1° luglio 1980, n. 382, e cio' al fine di ricomprendervi anche il servizio precedentemente prestato quale tecnico laureato.

L'Universita', peraltro, con note dd. 6 agosto 2002 dirette ai singoli interessati e firmate dal Capo servizio concorsi e camere dell'Area accademica, ha respinto le istanze da essi rispettivamente avanzate con la seguente motivazione: "i servizi di cui Lei chiede il riconoscimento non sono previsti ai fini della ricostruzione della carriera quale ricercatore universitario confermato".

1.2. - Cio' posto, con il ricorso in epigrafe i predetti dott. Leonardo Sartori, dott. Luciana Caenazzo, dott. Maria Pia Rigobello, dott. Liliana Chemello, dott. Franca Anglani, dott. Iva Fregona, dott. Mirella Zancato, dott. Mario Ermani e dott. Lucio Zennaro chiedono l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del servizio prestato presso l'Universita', in qualita' di tecnici laureati, ai fini della ricostruzione della carriera.

I ricorrenti deducono al riguardo l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 anche in relazione a quanto disposto dall'art. 12, lett. i), della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

In subordine, i medesimi ricorrenti chiedono sia sollevato incidente di incostituzionalita' del combinato disposto del medesimo art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, in relazione all'art. 7 della medesima legge n. 28 del 1980, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., limitatamente alla parte in cui non consentirebbe il riconoscimento, ai fini della ricostruzione ovvero dello sviluppo della carriera dei ricercatori confermati a' sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, del servizio prestato per un periodo minimo di 3 anni dai medesimi come medici, biologi, farmacisti e chimici nella vigenza del precedente loro inquadramento quali tecnici laureati presso l'Universita'.

2. - Si e' costituita in giudizio l'Universita' degli studi di Padova, eccependo in via preliminare l'inammissibilita' e l'irricevibilita' del ricorso in quanto asseritamente proposto quale azione di accertamento di un diritto avverso un provvedimento di inquadramento che avrebbe dovuto essere - per contro - inderogabilmente impugnato quale atto autoritativo entro i termini contemplati al riguardo dall'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

In subordine, la medesima difesa replica puntualmente alle censure avversarie e si oppone, comunque, all'eccezione di incostituzionalita'...

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