Ordinanza emessa il 10 maggio 2007 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile promosso da Laginestra Ottorino ed altri contro Claps Antonia Procedimento civile - Azione negatoria di servitu' esercitata da soggetti occupanti un terreno gravato da uso civico - Eccepito difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto asseritamene priv...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa all'udienza 10 maggio 2007, letti gli atti di causa ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1034 del Ruolo Generale dell'anno 1991 riservata in data 10 maggio 2007 avente ad oggetto "azione negatoria servitu" e vertente tra Laginestra Ottorino piu' 7, rappresentati e difesi giusto mandato dall'avv. R. Lettino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti, attori e Claps Antonia, rappresentata e difesa dagli avv. Favale e Giorgio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti, convenuta.

F a t t o e d i r i t t o

Con atto di citazione del 20 maggio 1991 i germani Laginestra convenivano in apposito giudizio la sig.ra Claps per l'apertura di una serie di luci e vedute sulla proprieta' degli istanti di cui chiedevano la chiusura perche' abusive ovvero in contrasto sia con le norme dei legge sia con l'impegno contenuto nell'atto notarile di acquisto di un vano di casa ad uso deposito della superficie di mq 42 sito in Banzi, successivamente ristrutturato.

Con successiva comparsa si costituiva la sig.ra Claps opponendosi in toto alle avverse determinazioni ed eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori.

Ammessa dopo varie udienze c.t.u., anche sulla destinazione della proprieta' degli attori, all'udienza del 23 settembre 2002 la difesa del convenuto ribadiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, in quanto il terreno in oggetto, sul quale insistono le ipotetiche luci e vedute aperte dal convenuto, non risulta di proprieta' degli attori ma in virtu' di visura catastale del 20 settembre 2002 in atti, risulta concedente il demanio dello stato asse ecclesiatico (diritti di usi civici), con livellario Polidoro Rosina cui non era stata mai concessa la necessaria legittimazione ai sensi della normativa sugli usi civici.

Parte attorea si opponeva e rilevava che anche il fabbricato della convenuta era stato costruito su terreno gravato da uso civico.

La Regione Basilicata confermava con apposito certificato la natura c.d. demaniale (in realta' di uso civico) del bene degli attori. Specificava, altresi', che vi era stata domanda per la legittimazione ma la stessa non era mai intervenuta, in quanto le operazioni di sistemazione demaniale non furono portate a termine.

Richiesta la chiamata in causa del nuovo proprietario dell'immobile della parte convenuta, figlio della Claps, veniva disposta c.t.u. per individuare la natura giuridica dei terreni prospicienti, a questo punto incerta, per sciogliere successivamente i nodi sulle rispettive proprieta' e sui profili della legittimazione.

Interrotto il processo successivamente riassunto dopo alcune udienze veniva sollevata la seguente questione di legittimita' costituzionale determinante per la prosecuzione del giudizio stesso.

Questo giudice onorario aggregato ritiene, infatti, di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale ex officio, posto che nella fattispecie in esame emerge chiaramente la violazione combinata degli artt. 2, 3, 24, 28, 97 e 111 della Costituzione da parte della normativa, statale e regionale, sulla c.d. legittimazione dei terreni in uso civico, applicabile nel presente giudizio, stante i numerosi rilievi sul piano del difetto di legittimazione connesso alla fruizione dei terreni da parte dei rispettivi contendenti.

Paradossalmente l'eccezione sul difetto di legittimazione, attiva e passiva, riguarda il diritto di proprieta' connesso alla mancata evasione dell'istanza di legittimazione, avanzata dagli occupatori dei terreni di uso civico, per motivi non imputabili alle parli, istituto nominalmente identico a...

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