Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa da Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Stefania Orengo Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ...

il giudice di pace

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 670/05 a carico di Stefania Orengo nata in Milano il 13 settembre 1984;

Atteso che la predetta e' chiamata a rispondere con atto di citazione emesso il 29 novembre 2005 del reato di cui all'art. 582 del codice penale;

Letta la richiesta del difensore dell'imputata, con la quale si prospetta l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5 del codice penale;

Ritenuto, che, a tale riguardo va richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della Corte Suprema di Cassazione del seguente tenore: "Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace - o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 52, stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecunarie vigenti, e tutti gli altri reati per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi - con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni "paradetentive" sono applicabili soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi). In sostanza, per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile e' solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione e', a norma del novellato art. 157 del codice penale, quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT