Ordinanza emessa il 4 aprile 2007 dal tribunale di Milano sul ricorso proposto dall'AEM Calore & Servizi - Utilities & Facility Management Services S.p.a. contro I.N.P.S. ed altri Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro, derivante ...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della precedente riserva, richiamata la propria ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale del 20 ottobre 2006 nella causa Metro Italia Cash and Carry contro INPS, dato atto che la difesa attrice ha comunque insistito per la ulteriore sottoposizione alla Corte costituzionale della stessa questione di legittimita' come indicato in ricorso e nel verbale del 26 ottobre 2006, rileva quanto segue.

I n f a t t o

Con ricorso depositato il 5 aprile 2006 la AEM Calore & Servizi - Utilities & Facility Services S.p.a. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale notificatale in data 1° marzo 2006 ed emessa a favore dell'INPS per Euro 24.535,98 a fronte di omissioni relative ai contributi ritenuti dovuti sia per cigs e mobilita', sia per disoccupazione involontaria, sia per l'indennita' economica di malattia.

La parte opponente ha rilevato la insussistenza dell'obbligo contributivo di cui sopra relativamente alle varie voci sotto diversi profili; per la parte che qui rileva, ovvero per il contributo finalizzato all'indennita' economica di malattia, ha assunto di provvedere direttamente ad erogare ai propri dipendenti la indennita' economica di malattia in misura pari o superiore alla indennita' corrisposta dall' lNPS in virtu' del contratto collettivo per i lavoratori del settore elettrico (art. 32, c.c.n.l. 2001).

Ritualmente costituitosi l'Istituto convenuto ha chiesto il rigetto della opposizione ribadendo la piena validita' della cartella esattoriale opposta ed invocando in ordine alla debenza dei contributi di malattia in questione la sentenza n. 10.232/2003 a Sezioni unite della Corte di cassazione evidenziando la insussistenza di un nesso di reciproca giustificazione causale tra contributi e prestazioni in virtu' del principio di solidarieta' vigente in materia previdenziale.

In sede di discussione la parte opponente ha insistito, in alternativa all'accoglimento del ricorso, per la remissione degli atti alla Corte costituzionale in considerazione del sospetto di incostituzionalita' degli artt. 9 e 6 legge n. 138/1943, nonche' art. 1, comma 1, d.lgs n. 213/1946, art. 74, comma 1, 1egge n. 833/1978, art. 14, comma 1 e 3, legge n. 155/1981, art. 31, comma 5 e 6, legge n. 41/1986.

I n d i r i t t o

Ritiene il giudicante che effettivamente la nomina di cui agli artt. 9 e 6 della legge n. 138/1943 debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, trattandosi comunque di questione...

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