Ordinanza emessa il 28 maggio 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Lule Ervin contro Ministero dell'Interno ed altri Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello Stato - Divieto di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di condanna, anche a seguito dell'applicazione della...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1701/2006 proposto da Lule Ervin rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Benzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Viva in Milano, via Borgogna n. 9;

Contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Varese, in persona del questore in carica e Prefettura di Varese, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dalla avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia n. 1, per l'annullamento del decreto del questore della provincia di Varese prot. n. 00060/06/AN emesso in data 5 giugno 2006, notificato il 19 giugno 2006, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 29 marzo 2007 il dott. Riccardo Giani;

Uditi l'avv. F. Benzoni per il ricorrente ed, ai preliminari di udienza, l'avv. dello Stato A. Blandini;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F a t t o

Con ricorso notificato il 22 giugno 2006 e depositato presso la segreteria del tribunale il 23 giugno 2006, Lule Ervin, cittadino dell'Albania, ha impugnato il decreto con il quale la Questura di Varese, in data 5 giugno 2006, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di una sentenza emessa dal Tribunale di Varese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di anni uno di reclusione e E 8.000,00 di multa, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, per cessione di sostanze stupefacenti.

A sostegno del gravame l'interessato ha dedotto i seguenti motivi:

1) "Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 che sancisce la valenza ostativa della sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. al rilascio e/o al rinnovo del permesso di soggiorno". Il ricorrente contesta la valenza ostativa al rilascio del permesso di soggiorno della condanna emessa a seguito del patteggiamento.

2) "Violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: art. 3 della legge n. 241/1990". Si contesta la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, contestandone la qualificazione in termini di attivita' vincolata.

3) "Violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: art. 11 legge 241/1990". Il ricorrente evidenzia che, essendo in presenza di attivita' discrezionale, la p.a. avrebbe dovuto dare ampia motivazione della determinazione assunta.

4) "Eccesso di potere: il mancato bilanciamento degli interessi concretamente tutelati".

5) "Violazione di legge: art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998". Il ricorrente contesta la mancata traduzione del provvedimento impugnato.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso. Con ordinanza n. 1524 resa nella Camera di consiglio del 13 luglio 2006 la sezione ha accolto la domanda cautelare avanzata dall'interessato, sullo specifico rilievo che in presenza di condanna per l'ipotesi delittuosa attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 "si richiedeva la valutazione in concreto della pericolosita' sociale del ricorrente, ai fini della pronuncia di rigetto del permesso di soggiorno". Tale ordinanza e' stata appellata dall'Amministrazione e il Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. VI, n. 121 del 2007 l'ha riformata, respingendo la domanda cautelare proposta dal ricorrente in primo grado, sul rilievo che si e' in presenza di "condanna in materia di stupefacenti (intervenuta dopo la legge Bossi-Fini, il che impone l'accoglimento del presente appello interinale".

Parte ricorrente ha prodotto memoria nella quale illustra ulteriormente le proprie posizioni.

Alla udienza pubblica del 29 marzo 2007, sentiti i difensori comparsi, come da verbale d'udienza, la causa e' stata trattenuta in decisione.

D i r i t t o

  1. - Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha respinto la domanda del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ponendo a base dell'atto gravato il fatto che l'istante risultasse condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reato in materia di stupefacenti, e rilevando in particolare che "l'art 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 non ammette la presenza in Italia dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti". Nei confronti del suddetto provvedimento il ricorrente propone una pluralita' di censure, che sono raggruppabili intorno a tre questioni giuridiche: a) la valenza ostativa, rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dubitando il ricorrente della legittimita' costituzionale della norma che in tal senso dispone; b) la motivazione del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo il ricorrente che lo stesso non sia provvedimento vincolato, a fronte della presenza di sentenza di condanna come quella sussistente a suo carico, ma che al contrario sia provvedimento discrezionale che deve quindi essere adeguatamente motivato, tenendo conto dei contrapposti interessi delle parti; c) la mancata traduzione del provvedimento gravato in lingua conosciuta al ricorrente.

  2. - Puo' essere preliminarmente esaminato l'ultimo profilo evocato, cioe' la censura n. 5), la quale risulta infondata e deve essere respinta. E' pacifico nella giurisprudenza amministrativa che la traduzione del provvedimento in lingua conosciuta al destinatario prevista dal d.lgs. n. 286 del 1998 sia finalizzata a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa del destinatario dell'atto, con l'effetto che il mancato rispetto...

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