Ordinanza emessa il 4 maggio 2007 dal tribunale di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio nel procedimento penale a carico di Finardi Enrico Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione...

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimita' costituzionale dell' art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005 nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, anche a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace, in relazione agli artt. 3 della Carta costituzionale sollecitata dalla difesa.

O s s e r v a

L'art. 157, comma 5 c.p. vigente statuisce che allorche' per il reato la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi il termine prescrizionale di anni tre; termine che, nel caso in cui sia intervenuto atto interruttivo del corso della prescrizione, puo' essere aumentato fino ad un quarto ovvero fino a tre anni e nove mesi.

Unica legge che stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria e' il d.lgs. n. 274/2000, art. 52, comma 1, recante disposizioni in materia di reati di competenza del giudice di pace.

Il citato art. 52 prevede, per i reati appunto di competenza del giudice di pace, le sanzioni "paradententive" della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'.

Il giudice di pace o il giudice comunque chiamato ad applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, applica, ai sensi dell'art. 52 citato decreto legislativo, le pene pecuniarie vigenti per i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, mentre per i reati puniti alternativamente con la pena detentiva o con la pena pecuniaria, applica la pena pecuniaria oppure la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'.

Tali ultime sanzioni paradententive sono applicabili solo se la pena detentiva e' superiore nel massimo a 6 mesi (Nel caso in esame i reati contestati sono la minaccia semplice e l'ingiuria e, pertanto non possono essere applicate le sanzioni paradetentive).

Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termine di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni 6 per i delitti e di anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilita', nel qual caso il termine e' comunque di tre anni.

Tale regime prescrizionale, non suscettibile di altra interpretazione, e' piu' favorevole in ordine ai...

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