LEGGE REGIONALE 24 Luglio 2007, n. 8 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del

6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina, sul territorio della Regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 23 agosto 1993, n. 352, e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, al fine di garantire: a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali;

    1. la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei;

    2. la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai sensi della presente legge si intende: a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente specificato;

    1. per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.

    Art. 3.

    Esercizio delle funzioni amministrative

  3. L'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di' raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, e' attribuito alle province ed alle comunita' montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti possono delegare il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, comma 2, ai comuni. 2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell'area Sviluppo attivita' settore primario, dal settore Ecologia dell'area Ecologia e dal settore Prevenzione e assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria.

  4. Le province e le comunita' montane programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori.

  5. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi e' attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti per territorio, nell'ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale.

  6. La Regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

    Art. 4.

    Autorizzazione alla raccolta

  7. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili e' consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantita' di cui alla presente legge. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.

  8. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validita' quinquennale, sul territorio regionale, e' convalidata a cadenza annuale ed e' soggetta solo al rinnovo amministrativo.

  9. L'autorizzazione e' personale e non cedibile.

  10. L'eta' minima per il rilascio dell'autorizzazione e' fissata in anni quattordici. Ai minori di anni quattordici e' consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purche' accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

  11. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell'autorizzazione, e' svolto presso l'ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell'interessato, sulla base di linee guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo e' finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanita' 29 novembre 1996, n. 686, e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanita'.

  12. L'autorizzazione e' soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.

  13. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, e' senza limiti di quantita' e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7.

  14. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di euro trenta a favore dell'ente preposto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione annuale. Il periodo di validita' annuale del contributo si riferisce alla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo rinnovo. L'importo del contributo annuale puo' essere adeguato con provvedimento della Giunta regionale.

  15. I cittadini non residenti in Campania e gia' in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale della Regione Campania, aventi validita' sul territorio regionale, entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.

  16. E' istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

  17. Gli enti di...

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