LEGGE REGIONALE 26 Febbraio 2007, n. 1 - Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10

marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio delle autonomie locali

  1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, e' organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonche' di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire: a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarieta', di differenziazione e di adeguatezza;

    1. l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunita' locali.

    Art. 2.

    Composizione del CAL

  2. Il CAL e' composto da quaranta membri. 2. Sono componenti di diritto del CAL:

    1. il sindaco di Roma;

    2. i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

    3. i presidenti delle province.

  3. Sono componenti elettivi del CAL:

    1. diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

    2. tre rappresentanti delle comunita' montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunita'.

  4. Sono, altresi', componenti del CAL:

    1. cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;

    2. i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell'AICCRE - Lazio.

  5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:

    1. l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

    2. il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

    3. i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;

    4. due rappresentanti delle universita' del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle universita' del Lazio (CRUL);

    5. il presidente dell'Associazione regionale universita' agrarie del Lazio;

    6. il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;

    7. gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;

    8. tre rappresentanti delle Unioni dei comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

  6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti.

  7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.

  8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti.

  9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 e' stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresi', in attuazione dell'art. 117, settimo comma, della Costituzione, la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

  10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale stesso.

    Art. 3.

    Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

  11. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati. 2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).

  12. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei piu' alti resti.

  13. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilita' di esprimere fino a due preferenze.

  14. Ogni lista elettorale comprende, a pena di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT