Ordinanza emessa il 21 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Cantafora Italo ed altra Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel g...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Cantafora Italo, nato a Caserta l'8 settembre 1961 e residente in Sassari, via Carboni 47/a; Sieniawska Roza, nata a Szeczein (Polonia), il 2 gennaio 1982, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. n. Lucchi in Sassari, imputati:

il Cantafora:

A) del delitto di cui agli artt. 110 e 368 c.p. commesso in Sassari il 16 luglio 2002.

B) del delitto di cui agli artt. 611 c.p. commesso in Sassari il 16 luglio 2002.

C) del delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 3, nn. 3 e 8, e art. 4 n. 7, legge n. 75/1958. In Sassari fino al 16 luglio 2002.

D) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 12, quinto comma, d.llgs. n. 286/1998.

E) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 22, decimo comma, d.lgs. n. 286/1998. In Sassari in periodo anteriore e prossimo al 16 luglio 2002;

F) del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in Sassari 1'1l settembre 2002;

G) della contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110/1975.

La Sieniawska: di concorso con il Cantafora nel delitto di cui al precedente capo A).

Considerato che con sentenza 20 maggio 2005 il Tribunale di Sassari ha assolto entrambi gli imputati in relazione ai delitti ascritti ai capi A), B), C), D), F) e G) ed ha condannato il Cantafora alla pena di mesi 6 di arresto in relazione al reato di cui al capo E);

Rilevato che contro la condanna di cui sopra relativa al capo E) ha proposto appello il difensore del Cantafora e che contro 1' assoluzione in relazione ai capi A), B), C), D), F) e G) ha interposto appello il procuratore generale che, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'affermazione di responsabilita' degli imputati e la loro condanna a pena di giustizia la formulazione del capo A), l'ipotesi aggravata che non necessita di condizione di procedibilita';

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame proposto dal p.m. dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

sentito il difensore dell'appellato che si rimette;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio...

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