Ordinanza emessa il 2 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Ligios Paolo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbre...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Paolo Ligios, nato a Sassari il 23 agosto 1965, residente a Golfo Aranci in Via dei Gabbiani n. 5, imputato:

1) del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere spintonato e colpito Pellegrini Giuseppe spintonandolo e con pugni, procurandogli lesioni guaribili in gg. 10;

2) del delitto di cui all'art. 635 c.p. per avere, con la condotta di cui al capo che precede, distrutto la camicia di proprieta' di Pellegrini Giuseppe;

3) del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere, nella qualita' di titolare dell'esercizio pubblico "Capitan Joe", disturbato la quiete pubblica, diffondendo musica a volume alto.

In Golfo Aranci il 21 ottobre 1999.

Considerato che, con sentenza n. 254 in data 21 aprile 2004 del Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. di Olbia, nei confronti di Ligios e' stato dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna alla pena di giustizia;

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato (mediante richiamo integrale al contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabilile sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla corte costituzionale;

Sentite le parti,

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non...

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