Ordinanza emessa l'8 maggio 2007 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Bonascia Antonino Tindaro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a reati di m...

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1072/05 R.G. avverso Bonascia Antonino Tindaro, imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 594 c.p. (capo a); 81, 612 c.p. (capo b); 582 c.p. (capo c).

Premesso che nel procedimento indicato, previa declaratoria di apertura del dibattimento, si assumevano le testimonianze delle persone offese Manduca Rina e Mastroeli Antonino.

Al termine dell'esame il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai piu' lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziche' al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ritenuto che la questione e' rilevante e non manifestamente infondata.

E' rilevante perche', nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, anche i reati ascritti all'imputato ai capi a) e b) sarebbero prescritti (pacificamente prescritto e' il capo c).

La questione inoltre non e' manifestamente infondata. I reati per cui si procede sono di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che li conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma, lett. a), 63 e 64, d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace.

I reati di ingiuria di cui al primo comma dell'art. 594 c.p. e il reato di minaccia semplice sono puniti con la sola pena pecuniaria, cosicche' il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma, c.p. ad essi applicabile, trattandosi di delitti, e' di sei anni.

Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria". Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operativita' ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modifichino il trattamento sanzionatorio di reati gia' esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT