Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Lavoratori addetti a lavori socialmente utili - Norma della Regione Siciliana - Compenso orario integrativo dovuto in caso di superamento dell'orario normale - Determinazione con norma autoqualificata interpretativa, e con efficacia decorrente dall'entrata in vigo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), promosso con ordinanza del 28 aprile 2006 dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Concetta Di Paola ed altri e la Provincia regionale di Ragusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione della Provincia regionale di Ragusa;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato Giancarlo Costa per la Provincia regionale di Ragusa.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 28 aprile 2006 il Tribunale di Ragusa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione - dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti - Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui dispone, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

Osserva il rimettente che, in base all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), i predetti soggetti "sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo...

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