Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Accertamento con adesione del contribuente (nella specie, societa' in accomandita semplice) ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA - Accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non hanno de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza depositata il 13 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, nel giudizio vertente tra Vera Giudice e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Siracusa, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l'impugnazione proposta da una contribuente avverso un avviso di accertamento in rettifica relativo all'IRPEF del 1993, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con ordinanza pronunciata il 20 luglio 2006 e depositata il 13 ottobre successivo, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-bis, comma 18, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, in quanto applicabile anche alle persone fisiche che sono socie di societa' le quali abbiano definito con adesione i loro redditi sociali entro il termine del 15 dicembre 1995, fissato dagli artt. 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente, la societa' in accomandita semplice di cui era socia l'appellante aveva definito entro il 15 dicembre 1995, per l'anno 1993 (ai sensi degli artt. 2-bis e 3 del decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994), un reddito sociale maggiore rispetto a quello originariamente dichiarato dalla medesima societa';

che lo stesso giudice premette altresi', sempre in punto di fatto, che l'amministrazione finanziaria, con l'impugnato avviso di accertamento, aveva successivamente imputato alla suddetta socia - una persona fisica - il maggior reddito da partecipazione alla societa' risultante dalla menzionata definizione del reddito sociale, e cio' in applicazione del denunciato comma 18 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 79 del 1997, secondo cui "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi [...] costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle persone...

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