DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 32 - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del

6 giugno 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 37 recante (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana) ed in particolare l'art. 10 che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione con cui si dispone: a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto; b) i criteri e le modalita' per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale; c) i contenuti della relazione sullo stato di attuazione della legge; d) le modalita' organizzative e i contenuti della "Giornata regionale del commercio equo e solidale"; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 22 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla commissione consiliare competente nella seduta dell'11 maggio 2007; Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette osservazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale 28 maggio 2007, n. 388 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana);

Art. 1.

O g g e t t o

  1. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina: a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto; b) i criteri e le modalita' per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale; c) i contenuti della relazione sull'applicazione della legge; d) le modalita' organizzative ed i contenuti della giornata del commercio equo e solidale di cui all'art. 8 della legge.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) commercio equo e solidale (CES): un'attivita' di cooperazione economica e sociale svolta con produttori o venditori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate, nelle forme e con i requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento; b) assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES): l'associazione di categoria delle organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del CES in Italia nonche' ente depositario della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale; c) carta italiana dei principi del commercio equo e solidale (CICES): il documento approvato l'8 settembre 1999 dall'AGICES che definisce i valori ed i principi condivisi da tutte le organizzazioni del CES italiane; d) registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES): lo strumento per individuare standard di azione per l'operativita' dei principi della CICES; e) fair trade labelling organization (FLO): l'associazione internazionale che raggruppa soggetti di certificazione dei prodotti del CES nazionali, operativa nella definizione degli standard e della relativa certificazione dei prodotti; f) intemational fair trade associations (IFAT): la rete globale delle organizzazioni di CES, con missione di migliorare le condizioni di vita dei produttori svantaggiati attraverso la promozione delle organizzazioni di CES ed azioni volte ad ottenere una maggiore giustizia nel commercio mondiale; g) network european world shops (NEWS): l'organizzazione che raccoglie associazioni nazionali di paesi europei, nata dalla cooperazione di piccoli gruppi locali che hanno istituito associazioni nazionali con lo scopo di scambiarsi informazioni, esperienze e acquisire maggiore visibilita'; h) free on board (FOB): clausola contrattuale in uso nelle compravendite internazionali che pone a carico del venditore gli oneri di trasporto del prodotto e quelli amministrativi per l'esportazione, compresa eventuale assicurazione; i) premium: quota del prezzo del prodotto CES investito per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei produttori o per progetti di interesse generale e la cui destinazione e' decisa democraticamente dagli stessi produttori.

    TITOLO II
    INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

    Art. 3.

    Prodotti del commercio equo e solidale

  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, si considerano prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti iscritti a: a) registro toscano del commercio equo e solidale (RTCES) di cui al titolo III; b) registro nazionale AGICES; c) registri nazionali ed internazionali dei soggetti europei aderenti a FLO o IFAT. 2. Si considerano altresi' prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti NEWS. 3. I consumatori possono richiedere anche ai venditori informazioni sulla conformita' dei prodotti agli standard individuati per l'iscrizione nei registri di cui al comma 1. 4. In attuazione dell'art. 2 della legge, i disciplinari di prodotto idonei al riconoscimento come prodotti del CES sono quelli adottati dagli enti di cui al comma 1, lettere b), c). 5. Il monitoraggio del RTCES e la relazione della giunta regionale verificano e danno atto della accettazione volontaria dei disciplinari di prodotto di cui al comma 4 da parte delle associazioni maggiormente rappresentative al livello regionale.

    TITOLO III
    CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DAL
    REGISTRO REGIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.
    CAPO I
    Iscrizione al Registro
    SEZIONE I
    Criteri comuni

    Art. 4.

    Requisiti per l'iscrizione nel registro

  4. Sono requisiti per iscriversi e per la permanenza dell'iscrizione nel RTCES: a) natura o finalita' non lucrativa di utilita' sociale ai sensi dell'art. 5; b) sede in Toscana ai sensi dell'art. 6; c) presentazione di bilanci come specificato nell'art. 7; d) attivita' di CES come specificato negli articoli 8, 11 e 12; e) struttura interna improntata ai criteri di democraticita' e trasparenza di cui all'art. 9; f) l'adozione di criteri di correttezza etica di cui all'art. 10; g) svolgimento di attivita' collaterali di cui all'art. 13; h) il rispetto delle sezioni II, III e IV del presente capo. 2. E' necessaria l'iscrizione al RTCES per l'attivita' di trasformazione di cui alla sezione IV del presente capo, quando non e' svolta: a) occasionalmente; b) in forma non organizzata; c) nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 26. 3. All'atto della richiesta di iscrizione al RTCES e ad ogni variazione successiva dei requisiti di cui al comma 1, sono presentati l'eventuale documentazione autorizzatoria o di certificazione sia del comune sia della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, fatta salva, ove possibile, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Art. 5.

    Natura o finalita' non lucrativa

  5. Ai sensi dell'art. 4, comma, 1 lettera a) possono iscriversi nel RTCES i soggetti che hanno: a) natura non lucrativa di utilita' sociale ai sensi del decreto legislativo 4...

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