Ordinanza emessa il 14 marzo 2007 dal tribunale di Pescara nel procedimento civile sull'istanza proposta da Di Renzo Giancarlo Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Istanza presentata da soggetto sottoposto a procedura fallimentare dichiarata chiusa in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2...

IL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente ordinanza.

  1. - Con sentenza di questo tribunale in data 12 dicembre 1995 veniva dichiarato il fallimento di Di Renzo Giancarlo, nato a Pescara il 5 agosto 1950.

    Con decreto dello stesso tribunale in data 27 gennaio 2000 il fallimento veniva chiuso ai sensi dell'art. 118, n. 4 l.f.

    Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2007, Di Renzo Giancarlo ha chiesto la riabilitazione civile in applicazione del disposto dell'art. 143, n. 3 l.f.

    Il p.m., in data 20 febbraio 2007, ha formulato parere favorevole all'accoglimento della domanda.

  2. - Sebbene ricorrano nella specie gli estremi di cui all'art. 143, n. 3) l.f., atteso che il fallimento si e' chiuso da oltre 5 anni, che nel periodo il debitore ha tenuto buona condotta e che non sussistono a suo carico le condizioni ostative di cui all'art. 145 l.f. (avendo riportato lo stesso solo applicazioni di pena ex art. 444 c.p.p.), occorre preliminarmente affrontare la questione dell'ammissibilita' del ricorso, depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma organica del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), il quale ha inciso per piu' versi sull'istituto della riabilitazione.

  3. - Come e' noto, il suddetto decreto di riforma ha avuto una entrata in vigore differenziata. A norma dell'art. 153, infatti, il 16 gennaio 2006 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) sono entrati in vigore l'art. 45 (che ha sostituito l'art. 48 l.f., prevedendo, in luogo della consegna diretta al curatore della corrispondenza del fallito, l'obbligo di quest'ultimo di consegnare al curatore quella riguardante i rapporti compresi nel fallimento), l'art. 46 (che ha sostituito l'art. 49 l.f., prevedendo, in luogo dell'obbligo di residenza del fallito, l'obbligo di comunicazione dei cambiamenti di residenza ed eliminando il potere di accompagnamento coattivo del fallito), 1'art. 47 (che ha abrogato l'art. 50 l.f., il quale istituiva il pubblico registro dei falliti, esigendo per la cancellazione delle relative iscrizioni una sentenza del tribunale e subordinando alla cancellazione la durata delle incapacita' stabilite dalla legge a carico dei falliti), l'art. 151 (che ha abrogato l'istituto della transazione fiscale) e l'art. 152 (che ha abrogato l'incapacita' elettorale attiva e l'incapacita' all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gia' previste a carico dei falliti).

  4. - Le norme appena ricordate, le quali secondo quanto gia' ritenuto da questo Tribunale sono applicabili anche ai fallimenti dichiarati prima della loro entrata in vigore, potrebbero avere gia', dal 16 gennaio 2006, reso inammissibili, per carenza di interesse, nuovi ricorsi per riabilitazione. Infatti, secondo la formulazione originaria dell'art. 142 l.f., la riabilitazione aveva l'effetto (costitutivo) di determinare la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 e di fare cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento (laddove le incapacita' patrimoniali cessavano - e cessano - per effetto della sola chiusura della procedura, a norma dell'art. 120 l.f.).

    Per quanto il novero delle incapacita' personali conseguenti al fallimento (e non alla iscrizione nel registro dei falliti, che non aveva, a differenza della cancellazione, effetto costitutivo) sia notevolmente piu' esteso rispetto a quelle espressamente abrogate dal ricordato art. 152 d.lgs. n. 5/2006 (possono ricordarsi, ad esempio, le incapacita' previste dagli artt. 350, 355, 393, 424, 2382, 2399, 2417, 2488 c.c.; dagli artt. 8 e 124 T.U. 12/1941 in materia di funzioni giudiziarie e di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, nonche' da analoghe disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali, di requisiti per l'esercizio di professioni sanitarie e, piu' in generale, dalle norme che subordinano l'esercizio di talune facolta' al pieno esercizio dei diritti civili), sicche' anche dopo il 16 gennaio 2006 il fallimento continua a produrre incapacita' personali oltre che patrimoniali, l'abrogazione dell'art. 50 l.f. ha fatto venir meno l'effetto costitutivo della cancellazione, svincolando la durata delle incapacita' personali da quella della iscrizione nel registro dei falliti e rendendo cosi' non necessaria, a tal fine, la sentenza di riabilitazione. Puo', cioe', ritenersi che dal 16 gennaio 2006 le incapacita' personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finche' permane lo status di fallito e cessano con la chiusura del fallimento, senza necessita' della cancellazione dal registro dei falliti. E cio' non solo in relazione ai fallimenti dichiarati dopo il 16 gennaio 2006, ma anche in relazione a quelli dichiarati in epoca precedente.

    Da cio' alcuni interpreti e alcune pronunce giurisprudenziali hanno desunto la conseguenza della inammissibilita' ed in procedibilita' dei ricorsi per riabilitazione depositati o, rispettivamente, non ancora decisi al momento della entrata in vigore della riforma, in quanto per far accertare la cessazione delle incapacita' personali e' ormai "assolutamente superfluo percorrere la strada (un tempo obbligata) della procedura di riabilitazione civile, istituto che ormai va confinato nei libri di storia del diritto" (cosi' Trib. Taranto 20 dicembre 2006; Trib. Vicenza 20 luglio 2006 ha "ordinato l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti, non essendo ragionevole esigere che ogni ex-fallito presenti la propria istanza di riabilitazione per provocare uno specifico provvedimento a suo nome"; Tribunale Alba...

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