Ordinanza emessa il 14 maggio 2007 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna nelle procedure esecutive riunite promosse dalla Banca Antoniana Popolare Venera S.p.A. ed altri contro Gazzoni Frascara Giuseppe ed altra. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione della partecipazione detenuta dal debitore in societa' a resp...

IL TRIBUNALE

Nella procedura n. 1094/2006 R.G. promossa da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Michele Moscato, del foro di Bologna;

Contro Giuseppe Gazzoni Frascara, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Fabio Galassia del foro di Bologna; procedura cui e' riunita la proc. esec. mobiliare n. 1129/2006 promossa da Emilia Romagna Factor S.p.A. elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Gianni Scagliarini, del foro di Bologna; con l'intervento di Unicredit Banca d'impresa S.p.A., elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Antonio Formaro, del foro di Bologna; con la costituzione nel processo esecutivo della societa' G.M.G. Group S.r.l., elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Tiziana Tampieri, del foro di Bologna; ha pronunciato la seguente ordinanza.

A scioglimento della riserva formulata in esito all'udienza del 9 gennaio 2007 (di deserzione del secondo incanto fissato ex artt. 538 c.p.c. e 2471 c.c.) e dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti dal G.E. alla stessa udienza; nonche' delle memorie pervenute successivamente dalle stesse; acquisito successivamente il fascicolo d'ufficio;

Osserva in fatto e in diritto

  1. - In data 27/29 marzo 2006 Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. procedeva a pignoramento - tra le altre - delle quote di partecipazione di Giuseppe Gazzoni Frascara nella societa' G.M.G. Group S.r.l., dopo avere intimato il 25 gennaio 2006 il pagamento con precetto della somma di euro 4.044.237,40, sulla base di decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2005;

  2. - In data 7 aprile 2006 Emilia Romagna Factor S.p.A. sottoponeva a sua volta a pignoramento le quote appartenenti a Giuseppe Gazzoni Frascara nella stessa misura del 20% del capitale sociale di G.M.G. Group S.r.l. e fino a concorrenza di 7.000.000 euro, avendo agito sulla base di un precetto notificato il 13 gennaio 2006 per un debito di euro 6.900.467,02, con titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo Trib. Bologna del 5 gennaio 2006);

  3. - In data 30 maggio 2006 il debitore depositava in cancelleria dichiarazione ai sensi dell'art. 492, comma 4 c.p.c., esponendo che, oltre le quote pignorate della predetta societa', non vi erano nel suo patrimonio altri beni ulteriormente aggredibili;

  4. - Nel corso del processo erano depositati i ricorsi per intervento di Unicredit Banca d'impresa S.p.A.;

  5. - In seguito alle istanze di vendita il g.e. nominava un custode delle quote (con provvedimenti del 17 e 19 maggio 2006), all'udienza del 7 giugno 2006 dichiarava improseguibile il pignoramento delle quote di altra societa' partecipata dal debitore (Ristorante da Fabio S.r.l. in liquidazione) colpite dal medesimo atto del creditore Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (in ragione della apparente mancanza assoluta di valore delle stesse), dava atto della stima conferita con l'incarico ad esperto contabile il 7 giugno 2006 e dunque in data 10 luglio 2006 disponeva la vendita all'incanto - ai sensi degli artt. 2471 c.c. e 538 c.p.c. - delle quote del debitore Gazzoni Frascara quali al medesimo appartenenti nella misura del 20% del capitale sociale di G.M.G. Group S.r.l.; veniva disposta tale forma di vendita poiche' era stato constatato il difetto di qualsiasi "accordo sulla vendita" tra creditori, debitore e societa', condizione da verificarsi in relazione alla qualita' della partecipazione sotto il profilo della "libera trasferibilita"; dal complesso delle clausole statutarie vigenti all'epoca del pignoramento, non mutate in occasione delle attivita' interne al presente procedimento esecutivo e comunque fino ad oggi, si evinceva invero che la circolazione delle quote della citata S.r.l. G.M.G. GROUP e' sottoposta alla limitazione di cui agli artt. 7, 8 e 9: le partecipazioni possono dunque trasferirsi tra vivi solo nel rispetto della procedura prevista all'art. 7, con l'obbligo, a carico del socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, di offrirla preventivamente agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarla alle condizioni dal punto a) al punto l) del medesimo articolo; nello statuto era ed e' inoltre previsto che solo se nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nei termini e con le modalita' di tale clausola il socio offerente diviene libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato in preventiva comunicazione da inviare ai soci; tale vincolo alla libera trasferibilita' della quota pignorata non e' stato mai oggetto di contestazione tra le parti ed invero il g.e., con la citata ordinanza, ha dato atto che per effetto di esso "l'aggiudicazione si intendera'...

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