Ordinanza emessa il 17 aprile 2007 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Scanzio Orazio Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Scanzio Orazio, nato a Biella il 29 luglio 1947, citato a giudizio con decreto del g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale in data 14 marzo 2006 per rispondere del delitto di cui all'art. 590 c.p. commesso in data 30 giugno 2001;

Rilevato che il predetto reato, stante il tenore dell'imputazione, rientra nell'attuale sfera di competenza per materia del giudice di pace, e che, pertanto, ad esso devono essere applicate le sanzioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 274/2000 come disposto dall'art. 63 della norma in parola, con esclusione dell'applicabilita' anche del titolo I (radicandosi invero la competenza del tribunale sulla base della disposizione transitoria di cui all'art. 64, comma 2 della medesima norma, di cui non sussiste il duplice presupposto della commissione del fatto successivamente al 6 ottobre 2000, data di pubblicazione del d.lgs. n. 274/2000, e dell'iscrizione della notizia di reato posteriormente al 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, in particolare difettando nel caso di specie la seconda delle citate condizioni, in quanto il presente procedimento, avendo n. di R.G.N.R. 3111/01, e' stato sicuramente iscritto anteriormente al 2 gennaio 2002);

Atteso che al delitto di lesioni colpose non aggravate non e' applicabile il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5 c.p. introdotto dalla legge n. 251/2005 (astrattamente applicabile quale norma prescrizionale piu' favorevole) secondo cui "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni" essendo il delitto in parola originariamente punito con la pena della reclusione fino a tre mesi o con la pena della multa, cio' da cui discende l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio di cui alla lett. a) prima parte dell'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 che prevede per il caso in esame l'applicabilita' della pena pecuniaria della multa in via esclusiva, dovendosi pertanto applicare il termine prescrizionale considerevolmente piu' lungo di cui al primo comma dell'art. 157 c.p., contrariamente a quanto accade, ad esempio, per il delitto di lesioni colpose gravissime ovvero di lesioni dolose (delitti che ledono con maggior grado di intensita' il medesimo bene giuridico tutelato dalla fattispecie ascritta all'odierno imputato), che, essendo originariamente puniti rispettivamente con la pena della...

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