Ordinanza emessa il 10 luglio 2007 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da Di Nardo Giovanni contro I.N.P.S. Previdenza - Lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto e in posizione di quiescenza al momento dell'entrata in vigore della legge censurata - Beneficio della rivalutazione contributiva - Escl...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede;

Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

Osserva in fatto e diritto

  1. - Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Eridania S.p.A. presso lo zuccherificio in localita' di Russi (Ravenna) in qualita' di operaio manutentore ed addetto al controllo impianto dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991; e' andato in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992. In data 28 ottobre 2002 ha ricevuto dall'INAIL l'attestazione positiva di esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257/1992 essendo stata riconosciuta come provata la sua esposizione per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'Eridania per piu' di 28 anni (dal 28 gennaio 1963 al 28 febbraio 1991); in particolare, va evidenziato, che il ricorrente ha ricevuto l'attestazione di esposizione all'amianto dall'INAIL ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge n. 257/1992 in quanto risulta affetto da malattia professionale derivante dall'esposizione all'amianto (malattia riconosciuta dall'INAIL in data 1° agosto 2002).

    Dopo aver ricevuto l'attestato di esposizione, il ricorrente ha richiesto all'INPS la ricostituzione della propria pensione e la corresponsione dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992 (come mod. dalla legge n. 271/1993) il quale riconosce il beneficio della rivalutazione contributiva in questi termini: Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5 "...".

  2. - L'INPS non ha pero' accolto la richiesta del ricorrente opponendogli il fatto che alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992) egli non fosse in attivita' lavorativa e si trovasse anzi in pensione di anzianita' con decorrenza dal 1° marzo 1991. A fondamento del proprio diniego l'INPS richiama poi in questo giudizio l'orientamento giurisprudenziale dominante e la sentenza n. 434/2002 della Corte costituzionale e sostiene che i benefici previdenziali di cui all'art. 13 della legge non si applicherebbero ai lavoratori che siano stati collocati in pensione (di anzianita' o di vecchiaia) prima dell'entrata in vigore della legge, ancorche' si tratti di lavoratori che risultano aver contratto malattie professionali per l'esposizione all'amianto.

    Pur non contenendo la legge alcun espresso limite in tal senso, secondo la tesi richiamata dall'INPS il diniego dei benefici previdenziali ai pensionati ante 1992 si ricaverebbe dalla finalita' assegnata dal legislatore alla maggiorazione contributiva in questione; in quanto essa sarebbe stata diretta ad agevolare l'esodo dei lavoratori appartenenti al dismesso settore amianto ovvero da applicare a quei lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro a causa della cessazione della lavorazione dell'amianto oppure in difficolta' occupazionali per aver corso un rischio alla salute nella lavorazione con l'amianto; tutte difficolta', si dice, che i lavoratori pensionati prima della legge n. 257/1992 non avrebbero potuto correre appunto perche' in pensione.

    In particolare e' stato ricordato dall'INPS che anche per la Corte costituzionale il beneficio della rivalutazione contributiva non possa spettare ai lavoratori esposti all'amianto pensionati prima della legge 257, avendo essa riconosciuto con la sentenza 434/2002 che questi benefici abbiano la "principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione".

  3. - In realta' va rilevato come la Corte costituzionale non si sia mai pronunciata sulla questione oggetto di questo giudizio; mentre e' pure sbagliato, ad avviso di chi scrive, volere estendere ai benefici stabiliti dall'art. 13, comma 7 ricostruzioni esegetiche effettuate in relazione ai diversi benefici di cui all'art. 13, comma 8.

    Vero e' peraltro che la giurisprudenza della Corte di cassazione sembra aver accomunato i due diversi tipi di benefici sotto una stessa ottica finalistica ed ha (sentenza n. 2849/2004) parimenti sostenuto che anche ai lavoratori ammalati da malattia professionale da amianto non possano attribuirsi benefici contributivi qualora gli stessi lavoratori siano andati in pensione di anzianita' o di vecchiaia, prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992).

    Se questo individuato dalla Corte di cassazione dovesse essere il corretto tenore dell'art. 13, comma 7 della legge n. 257/1992, allora la stessa norma urta, ad avviso dello scrivente, contro diversi parametri costituzionali e comporta quindi di necessita' che venga sollevata la questione di illegittimita' costituzionale della normativa nella parte in cui impedisce, l'attribuzione del beneficio a chi fosse pensionato prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1992, discriminandolo pure in maniera irrazionale ed immotivata da chi fosse andato in pensione dopo la medesima legge n. 257/1992.

  4. - La questione che deve essere percio' esaminata sul piano costituzionale investe nuovamente il problema dei destinatari del beneficio contributivo di cui alla legge n. 257/1992, ma non riguarda i destinatari di cui al comma 8 (i lavoratori esposti ultradecennali) bensi' quelli di cui al comma 7 (i lavoratori ammalati anche non ultradecennali).

    Ritiene questo giudice che la questione meriti di essere portata davanti alla Corte costituzionale per due ordini di ragioni. Anzitutto perche' il dialogo tra gli organi inseriti nel medesimo circuito del giudizio di costituzionalita' puo' servire ad affinare l'interpretazione di una normativa ed a portare all'individuazione del significato maggiormente aderente al dettato costituzionale. In secondo luogo e soprattutto perche' la disciplina del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 ha, rispetto a quella dettata dal comma 8 della medesima norma, una portata diversa - che si riflette anche sul terreno costituzionale - sia sotto il profilo soggettivo (in quanto si riferisce solo ai lavoratori affetti da malattie professionali derivanti dall'amianto) sia per il profilo oggettivo (perche' non richiede alcun periodo minimo di esposizione al fine di accordare la rivalutazione contributiva, potendo bastare qualsiasi periodo di esposizione anche inferiore al decennio).

    D'altra parte, le differenze tra i due tipi di rivalutazione contributiva sono stati ulteriormente accentuate dalla nuova normativa dettata con la legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione dell'art. 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269...

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