Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale senza biglietto - Previsione di sanzione pecuniaria in misura fissa pari a cento volte il valore del biglietto di corsa semplice - Denunciata lesione dei pri...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), promosso con ordinanza del 20 settembre 2006 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Vian Ivana e la A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese S.p.a., iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti l'atto di costituzione della A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese S.p.a., nonche' l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che con ordinanza in data 20 settembre 2006 il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da Ivana Vian contro la S.p.A. A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese, ha sollevato, su eccezione della parte ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa, pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima, in caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale senza biglietto;

che il giudice a quo ritiene rilevante la questione di legittimita' costituzionale, come formulata negli atti difensivi della parte ricorrente, rilevando che "la decisione nel merito dipendera' dal tenore della sentenza che la Corte costituzionale vorra' emettere, anche in relazione alla possibilita' che il giudice di pace ridetermini la misura della sanzione, ovvero la mantenga nel minimo, in relazione alle modalita' di commissione dell'infrazione medesima, come accertate in giudizio";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, osserva che "la determinazione della sanzione in misura fissa...

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