LEGGE REGIONALE 29 Giugno 2007, n. 15 - Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.
5 luglio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarieta', persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attivita' economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresi' l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attivita' economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali. 2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata. 3. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica. 4. In presenza di particolari condizioni di marginalita' territoriale e di difficolta' di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. 5. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
Art. 2.
Linee generali di intervento
-
Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalita' socio economica e infrastrutturale e della qualita' della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. 2. Le situazioni di marginalita' socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. 3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale puo' avvalersi di studi ed elaborazioni, anche gia' esistenti, effettuati da universita' o da enti pubblici o privati di ricerca. 4. L'entita' del...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA