LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007, n. 29 - Norme per l''emergenza idrica per l''anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche') e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

TITOLO I
NORME PER L'EMERGENZA IDRICA PER L'ANNO 2007

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del

25 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Stato di emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge e' dichiarato, per l'anno 2007, lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana.

    Art. 2. Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile per l'anno 2007

  2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), e' predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed e' approvato dall'Autorita' di ATO (ambito territoriale ottimale) competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa acquisizione del parere delle province e delle Autorita' di bacino, territorialmente interessate, da rilasciare perentoriamente entro sette giorni dalla richiesta. 2. L'Autorita' di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile alla Regione, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 3. Restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell'emergenza idrica idropotabile previsti dall'art. 24-bis della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 8, gia' approvati dalle competenti Autorita' di ATO, i quali sono equiparati, per l'anno 2007, ai piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di procedure espropriative per l'anno 2007

  3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, per l'anno 2007, le Autorita' di ATO costituiscono autorita' espropriante. 2. Per l'esercizio dei poteri espropriativi, le Autorita' di ATO possono avvalersi degli uffici dei comuni, delle province e in caso di indisponibilita' degli stessi, in subordine, dei gestori del servizio idrico integrato.

    Art. 4. Disposizioni per l'attuazione del piano operativo per l'emergenza idrica idropotabile per l'anno 2007

  4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 81/1995 si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell'assenso alla realizzazione degli interventi medesimi. 2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l'Autorita' di ATO competente, anche su proposta del gestore, che e' comunque tenuto a parteciparvi. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorita' di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione. 4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato di competenza delle...

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