LEGGE REGIONALE 25 Maggio 2007, n. 30 - Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del

1 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, nell'intento di contribuire a rendere l'esercizio della attivita' agricolo-forestale piu' sicuro sotto il profilo della salute e della sicurezza, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, consapevole dell'importante ruolo economico, sociale e culturale rivestito dalle attivita' agro-forestali.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  2. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti e alle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile non coperti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/ CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

    CAPO II
    Norme generali sull'utilizzo di attrezzature di lavoro e di agenti
    nocivi

    Art. 3.

    D e f i n i z i o n i

  3. Agli effetti della presente legge s'intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di un' attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte; d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

    Art. 4.

    Uso delle attrezzature di lavoro

  4. I soggetti di cui all'art. 2 utilizzano attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare: a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformita' alle istruzioni d'uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di lavoro, nonche' i relativi dispositivi di sicurezza; b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d'uso e manutenzione; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli; d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri...

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