DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 Maggio 2007, n. 28 - Regolamento di attuazione dell''art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'' organizzata).
23 maggio 2007)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore per definire le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici alla vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 marzo 2007, n. 5, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1ª commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2007, con suggerimento di apportare una modifica; Dato atto dell'accoglimento del suggerimento proposto dalla 1ª commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290, con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata);
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
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Il presente regolamento definisce le modalita' di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge. 2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 55/2006, di seguito denominati "soggetti beneficiari", in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Art. 2. Titoli di precedenza per l'accesso all'impiego presso la Regione
Toscana
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Nei confronti dei soggetti beneficiari trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata).
Art. 3.
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