DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 Maggio 2007, n. 28 - Regolamento di attuazione dell''art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'' organizzata).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del

23 maggio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) ed in particolare l'art. 4 che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore per definire le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici alla vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 5 marzo 2007, n. 5, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1ª commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2007, con suggerimento di apportare una modifica; Dato atto dell'accoglimento del suggerimento proposto dalla 1ª commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290, con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento definisce le modalita' di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge. 2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 55/2006, di seguito denominati "soggetti beneficiari", in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

    Art. 2. Titoli di precedenza per l'accesso all'impiego presso la Regione

    Toscana

  2. Nei confronti dei soggetti beneficiari trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata).

    Art. 3.

    ...

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