LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2007, n. 18 - Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del

9 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e principi

1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie. 2. La Regione Piemonte persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell'impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e scelte strategiche. 3. La programmazione socio-sanitaria regionale e' basata sui seguenti principi: a) tutela e promozione della salute come bene comune, diritto inalienabile di tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni sociali individuali e interesse della collettivita', ai sensi dell'art. 32 della Costituzione; b) primato della prevenzione e ruolo strategico delle attivita' di promozione della salute; c) ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale; d) orientamento alla solidarieta', alla sobrieta', alla dignita', alla umanizzazione e alla sussidiarieta' nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi socio-sanitari; e) partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori pubblici e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso le loro rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche; f) omogeneita' e uniformita' delle prestazioni da assicurare ai cittadini, attraverso livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale che siano garanzia di giustizia ed equita'; g) appropriatezza delle prestazioni, qualita' e continuita' delle stesse, attraverso l'integrazione degli interventi sociali e socio-sanitari; h) valorizzazione del sistema sanitario quale strumento di sviluppo sociale ed economico della Regione. 4. La legge stabilisce, altresi', i criteri per il riassetto del servizio sanitario regionale.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
CAPO I
Strumenti di programmazione

Art. 2.

I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione socio-sanitaria della Regione assicura, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed alla legge dell'8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) lo sviluppo dei servizi di prevenzione dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale. 2. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello regionale il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione. 3. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello locale: a) i profili e piani di salute di cui all'art. 14; b) i piani attuativi delle aziende sanitarie locali (ASL) di cui all'art. 15; c) i piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'art. 16; d) i piani di zona di cui all'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). 4. Sono strumenti triennali di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale: a) la relazione socio-sanitaria regionale di cui all'art. 13; b) la relazione socio-sanitaria aziendale di cui all'art. 17.

CAPO II
Il concorso dei soggetti istituzionali, dei soggetti partecipativi e
delle autonomie locali alla programmazione socio-sanitaria

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Il Consiglio regionale approva con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce la durata e gli aggiornamenti. 2. La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e di coordinamento delle attivita' delle aziende sanitarie, in conformita' alle disposizioni del piano socio-sanitario regionale. 3. La giunta regionale esercita attivita' di controllo, vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie. 4. La giunta regionale, per svolgere le proprie funzioni di programmazione, si avvale del consiglio regionale di sanita' e assistenza (CORESA) di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, (Istituzione del consiglio regionale di sanita' ed assistenza) e dell'agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).

Art. 4.

Attribuzioni e funzionamento del CORESA

1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della giunta regionale e della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'art. 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) cosi' come sostituito dall'art. 6 della presente legge. 2. Il CORESA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, e' sentito obbligatoriamente in ordine: a) alla formazione del piano socio-sanitario regionale e relativi aggiornamenti; b) alla stesura del testo finale della relazione socio-sanitaria di cui all'art. 13, commi 1 e 2; c) all'attivazione di progetti riguardanti aree prioritarie di intervento socio-sanitario; d) all'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale in ambito socio-sanitario; e) ai criteri di indirizzo tematico della ricerca sanitaria finalizzata regionale; f) ad iniziative di promozione della integrazione socio-sanitaria e di interazione fra salute ed ambiente. 3. Il CORESA esprime, inoltre, pareri in merito a specifiche richieste formulate dagli assessorati dell'amministrazione regionale competenti in materia socio-sanitaria. 4. Le modalita' di funzionamento del CORESA sono disciplinate con apposito regolamento, assunto a maggioranza dei componenti. Il regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, puo' prevedere che il CORESA articoli le proprie attivita' per strutture competenti in materia e disciplinare i casi in cui e' richiesta la convocazione dell'assemblea plenaria. 5. Il CORESA esprime i pareri entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 5.

Presidente del CORESA

1. Il presidente del CORESA e' eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, in secondo scrutinio, a maggioranza semplice. 2. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del presidente, le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal presidente con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4, comma 4. 3. Il presidente provvede a: a) convocare l'assemblea plenaria; b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute; c) designare uno o piu' relatori degli argomenti da trattare; d) invitare a partecipare alle sedute, per l'esame di specifici problemi, esperti nelle materie attinenti gli argomenti all'ordine del giorno; e) eseguire ogni altro adempimento demandatogli dal regolamento di cui all'art. 4, comma 4. 4. I dirigenti regionali delle strutture competenti per materia hanno diritto di partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria e delle sue eventuali articolazioni.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 108 della legge regionale n. 44/2000

1. L'art. 108 della legge regionale n. 44/2000, come inserito dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e' sostituito dal...

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