TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI SEZIONE SECONDA

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ricorso straordinario al capo dello Stato la Tiemme Sviluppo di Daniele Sassi ha chiesto l'annullamento della nota prot.nr.38/A/2409 del 19 aprile 2005 della Regione Puglia con cui si e' comunicato che la domanda della ricorrente presentata ai sensi del bando pubblicato sul BURP nr.90/2004 e protocollata al nr.156 e' stata ritenuta inammissibile nonche' la determinazione del Dirigente del Settore Artigianato nr.290 del 19 marzo 2005 con cui e' stata approvata la relativa graduatoria. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. La Regione Puglia ha ritenuto che la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente non fosse ammissibile poiche' non avrebbe soddisfatto il requisito della "coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l'iniziativa proposta" prevista dall'articolo 10 del bando Punto I in quanto il proponente non avrebbe dimostrato di possedere le competenze necessarie e sufficienti a gestire l'attivita' proposta. Tale ragionamento e' illegittimo in quanto al parametro della c.d. coerenza richiesta dal bando va attribuito il significato che tale termine ha nella lingua italiana e cioe' quello di "NON IN CONTRADDIZIONE" e nel caso di specie i requisiti posseduti (maturita' classica, laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione di avvocato) non si ponevano in contraddizione con l'attivita' da finanziare. Successivamente, a seguito di trasposizione da parte di un controinteressato, il giudizio e' stato incardinato presso il Tar Puglia Bari con il numero 1146/2005. L'istanza cautelare e' stata...

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