Ordinanza emessa il 29 maggio 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Vampa Gas S.p.A. ora Enel rete Gas S.p.A. ed altra contro Comune di Mirano Energia - Attivita' di distribuzione del gas - Regime transitorio degli affidamenti e concessioni - Previsione con norma di interpretazione autentica della...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui ricorsi riuniti R.G. 1747/2002 e R.G. 2741/2004, rispettivamente proposti da:

R.G. 1747/2002): Vampa Gas S.p.A., in prosieguo di causa divenuta GE.AD. S.p.A. e, quindi, Enel Rete Gas S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi sempre dall'avv. Luigi Manzi e dall'avv. Ivone Cacciavillani, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

R.G. 2741/2004): GE.AD. S.p.A., in prosieguo di causa divenuta Enel Rete Gas S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi sempre dall'avv. Luigi Manzi e dall'avv. Ivone Cacciavillani, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del T.U. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

Contro, R.G. 1747/2002 e RG. 2741/2004): il Comune di Mirano (Venezia), in persona del suo sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Bianchini con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia, piazzale Roma n. 464, per l'annullamento:

R.G. 1747/2002): del provvedimento Prot. n. 23146 dd. 24 maggio 2002 del sindaco di Mirano recante la comunicazione di esercizio del diritto di riscatto, ai sensi del contratto d'appalto vigente inter partes e con decorrenza 31 dicembre 2003, per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano, e di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonche', mediante motivi aggiunti del ricorso susseguenternente proposti, del provvedimento del vice sindaco di Mirano Prot. n. 35925 dd. 8 agosto 2002 recante la comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato, ai sensi del contratto d'appalto vigente inter partes, al riscatto della gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano, e di ogni altro atto presupposto e conseguente; nonche' per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato nella misura che sara' quantificata in corso di causa; e - sempre con motivi aggiunti del ricorso susseguentemente proposti - del provvedimento Prot. n. 49034 dd. 17 ottobre 2003 del dirigente - responsabile del procedimento - segretario generale del comune di Mirano recante l'invito a fornire all'amministrazione comunale la documentazione "libro lavori, libro cespiti, bilanci degli ultimi 4 anni, estesa della rete suddivisa per diametro, anno di realizzazione e terreno di posa, ecc.", necessaria "ai fini della valutazione dell'importo di riscatto di cui all'art. 6 della convenzione stipulata il 7 luglio 1979 e successivamente integrata, di cui alla disdetta con nota n. 23146 del 27 maggio 2002";

R.G. 2741/2004): dei provvedimenti n. 40 dd. 4 marzo 2004 e n. 115 dd. 8 giugno 2004 a firma del segretario generale del Comune di Mirano; nonche', mediante motivi del ricorso aggiunti susseguentemente proposti, del provvedimento del segretario generale del Comune di Mirano n. 190/2004 dd. 27 ottobre 2004, recante la proroga del rapporto in essere con Vampa Gas per la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano sino al 31 marzo 2005 e, comunque, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 24 luglio 2002 (R.G. 1747/2002) e il 28 settembre 2004 (R.G. 2741/2004), nonche' rispettivamente depositati il 31 luglio 2002; (R.G. 1747/2002) e 1'8 ottobre 2004 (R.G. 2741/2004);

Visti i motivi aggiunti del ricorso notificati sub R.G. 1747/2002 in data 7 ottobre 2002 e in data 18 novembre 2002, e rispettivamente depositati il 14 ottobre 2002 e il 21 novembre 2003;

Visti - altresi' - i motivi aggiunti del ricorso notificati sub R.G. 2741/2004 in data 23 dicembre 2004 e depositati il 5 gennaio 2005;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano:

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'avv. Baldan per la parte ricorrente e l'avv. Alfredo Bianchini per il Comune di Mirano:

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

1.1. - Il contenzioso venutosi a determinare tra le parti puo' essere cosi' riassunto in termini di fatto.

1.2. - Vampa Gas S.p.A. era l'originaria concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, di riscaldamento commerciale, artigianale ed industriale nel territorio del Comune di Mirano (Venezia) a sensi del contratto Rep. 655/1979 dd. 7 luglio 1979 a rogito del segretario del medesimo Comune di Mirano che, come integrato con atto dd. 30 maggio 1990, scade in data 31 dicembre 2008 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente depositato il 31 luglio 2002).

Con nota raccomandata Prot. n. 23146 dd. 24 maggio 2002 il sindaco di Mirano ha comunicato a Vampa Gas di "esercitare formalmente il diritto di riscatto a far data dal 31 dicembre 2003 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto ..." in essere tra le parti.

Con il primo dei ricorsi in epigrafe (RG. 1747/2002), Vampa Gas ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento, deducendo al riguardo l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nonche' la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicita' manifesta.

1.3. - Dopo la notificazione dell'atto introduttivo di tale primo giudizio, con nota raccomandata Prot. n. 35925 dell'8 agosto 2002 il vice sindaco di Mirano ha comunicato a Vampa Gas "ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, 4 e 7 della legge n. 241 del 1990 il formale avvio del procedimento di riscatto ex art. 6 del contratto d'appalto in essere assegnando il termine di 20 giorni dal ricevimento, per eventuali controdeduzioni", disponendo "contestualmente ... la sospensione degli effetti della citata nota n. 23146 (dd. 24 maggio 2002)" e "rimanendo impregiudicato ogni diritto in capo alla scrivente amministrazione".

Anche tale nota e' stata impugnata da Vampa Gas con motivi aggiunti del ricorso proposti ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato per effetto della legge 21 luglio 2000, n. 205, deducendo parimenti al riguardo - sia in via autonoma, che in via derivata - l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicita' manifesta, nonche' deducendo in via ulteriormente autonoma l'avvenuta violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicita' manifesta.

1.4. - Con ulteriore nota Prot. 49034 dd. 17 ottobre 2003 il dirigente - responsabile del procedimento - segretario generale del Comune di Mirano ha quindi invitato GE.AD. S.p.A., nel frattempo succeduta a Vampa Gas a titolo universale in forza dell'atto di fusione per incorporazione Rep. 9871 - Racc. 5103 dd. 2 dicembre 2002 a rogito della dott. Matilde Atlante, notaio in Roma, a fornire entro il ternine di venti giorni la documentazione ("libro lavori di cui all'art. 7 della convenzione del 7 luglio 1979, libro cespiti, bilanci degli ultimi 4 anni, estesa della rete suddivisa per diametro, anno di realizzazione e terreno di posa ecc." necessaria "ai fini della valutazione dell'importo di riscatto di cui all'art. 6 della convenzione stipulata il 7 luglio 1979 e successivamente integrata, di cui alla disdetta con nota n. 23146 del 27 maggio 2002".

GE.AD. S.p.A., a sua volta, a mezzo di nuovi motivi aggiunti ha impugnato, sempre sub RG. 1747/2002, anche tale ulteriore atto, parimenti deducendo, sia in via derivata che in via autonoma, l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria ed illogicita' manifesta, nonche' l'avvenuta violazione e falsa applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicita' manifesta.

1.5. - Si e' costituito in giudizio il Comune di Mirano, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti susseguentemente proposti.

1.6. - Con sentenza n. 6260 dd. 22 dicembre 2002, emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della legge 1034 del 1971 come modificato dall'art. 9 della legge n. 205 del 2000, questa stessa sezione ha rilevato in proposito che l'art. 21 della convenzione vigente inter partes in ordine al servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, di riscaldamento, commerciale, artigianale ed industriale dispone che "tutte le contestazioni o le controversie che potessero insorgere in dipendenza e per l'interpretazione "della convenzione medesima" ad esclusione di quanto attiene al prezzo di vendita del gas" sono devolute ad un Collegio arbitrale e, ha pertanto affermato che "tale tipo di clausola compromissoria deve ritenersi valida in forza dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 - norma interpretativa - e (che la stessa), trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi - quelli derivanti all'affidatario del servizio dal contratto - determina la competenza arbitrale in deroga alla...

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