Ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 dal tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Condominio di via G. Suardi n. 16 - Busalla, contro Mariuccia s.s. di Galvani Pietro & C. Procedimento civile - Azione di reintegrazione nel possesso - Fase di merito - Cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore di parte ricorrent...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile recante il numero di RG. 16576/2005, promossa da Condominio di via Suardi n. 16 - Busalla, in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Busalla, via Milano, 18/2, presso la persona e lo studio dell'avvocato Alessandra Pinacci dalla quale e' rappresentato e difeso nel presente giudizio per procura a margine del ricorso ex art. 703 c.p.c. datato 10 febbraio 2005; cancellata volontariamente dall'Albo avvocati di Genova in data 7 settembre 2006, ricorrente;

Contro Societa' Mariuccia s.s. di Galvani Pietro & C. in persona del procuratore speciale arch. Roberto Galvani, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti n. 15/13B, presso la persona e lo studio dell'avvocato Luca Balbi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio per procura in calce alla memoria di costituzione, resistente.

Premessa in fatto sullo svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2005 il Condominio di via Suardi n. 16 in Busalla, in persona del suo amministratore, chiedeva, nel corso di giudizio petitorio (instaurato con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2004), di essere reintegrato nel possesso di un passo pedonale e carrabile, situato nel distacco laterale adiacente all'edificio condominiale, che i condomini avrebbero sempre esercitato, in modo esclusivo, pacifico e indisturbato e che, gia' prima dell'inizio del giudizio petitorio, la societa' Mariuccia s.s. di Galvani Pietro - nell'aprile dell'anno 2004 - aveva nottetempo intralciato fino a renderlo impercorribile, collocandovi dei dissuasori in cemento.

Instaurato il contraddittorio in quella sede il giudice, ritenuto che, ai sensi dell'art. 704, primo comma c.p.c., possano essere proposte davanti al giudice del giudizio petitorio soltanto le domande relative al possesso per fatti che avvengono durante la pendenza di tale giudizio, dichiarava la propria incompetenza e la competenza del giudice designato ex art. 703 c.p.c.

Con ricorso in riassunzione depositato il 10 dicembre 2005, il condominio riproponeva la stessa domanda davanti al giudicante e nel nuovo giudizio si costituiva la societa' convenuta chiedendo la reiezione del ricorso per ragioni di rito (inammissibilita', decadenza) e di merito (insussistenza della situaziolie possessoria).

Con ordinanza 11 gennaio 2006, il giudicante ritenuto che la proposizione del ricorso a tutela del possesso al giudice del petitorio (errata, ai sensi dell'art. 704, primo comma c.p.c., perche' non attinente a fatti avvenuti durante la pendenza di quel giudizio), non dava luogo a declaratoria di...

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