Ordinanza emessa il 15 maggio 2007 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Ebadan Rita Processo penale - Appello - Modifiche normative - Inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di ragionevolezza, del contraddit...

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

O s s e r v a i n f a t t o

Con sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 22 marzo 2001 si dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Ebadan Rita, essendo la stessa non imputabile per infermita' di mente, in ordine ai contestati reati di sfruttamento della prostituzione di Chima Esther Nnenna, aggravata dal ricorso a percosse per costringere la stessa a prostituirsi, di estorsione in danno della stessa, costretta con percosse e minacce di morte a consegnare all'imputata dapprima la somma di L. 25.000.000 in due soluzioni e poi la somma di L. 200.000, e di resistenza nei confronti di Longo Giacomo, Denti Mauro e Bagattini Renato, della Squadra Mobile della Questura di Brescia, consistita nel colpire gli stessi con spintoni e calci per opporsi all'arresto in flagranza per l'ultimo episodio di estorsione, fatti commessi in Desenzano e Brescia dal febbraio 1995 al 12 aprile 2000.

Avverso la sentenza presentava appello il pubblico ministero. All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto della esclusione della facolta' di appello del pubblico ministero introdotta dalla sopravvenuta modifica dell'art. 428 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 4, legge n. 46/2006, e ritenuta detta esclusione operante per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimita' costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

O s s e r v a i n d i r i t t o

Con la norma, della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa all'esito di udienza preliminare, prevista dall'art. 428 c.p.p., e' stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilita' della sentenza; consentita dalla previgente normativa ed ora esclusa per effetto della recentissima modifica, che limita in particolare, per quanto qui interessa, la facolta' di impugnazione del pubblico ministero alla proponibilita' del ricorso per cassazione.

L'art. 9, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, e' evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilita', con la conseguente possibilita', per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e piu' delimitato rimedio del ricorso per cassazione 1).

Il requisito della rilevanza dell'eccezione e' dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

E' opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, e' nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT