Ordinanza emessa il 4 giugno 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Matrullo Giuseppe contro Concessionario Gerit S.p.A. Gruppo Riscossione S.p.A. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso avverso preavviso di fermo di autoveicolo, emesso dall'agente della riscossione per omesso pagament...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione alla controversia iscritta al n. 81/07 R.G.R. promossa dal sig. Matrullo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Vellone, contro l'agente della riscossione per la provincia di Latina GERIT S.p.A., per l'annullamento del preavviso di fermo del 29 settembre 2006, ha emesso la seguente ordinanza.

Il sig. Matrullo Giuseppe ha impugnato il preavviso di fermo, emesso dalla GERIT S.p.A. il 29 settembre 2006, notificato il 2 ottobre 2006, del veicolo tg BV95359 per l'omesso pagamento dell'importo scaduto e non pagato relativo alle cartelle di pagamento n. 057 2003 1003865082 0000 e n. 057 2005 0001584025 000 per contravvenzioni stradali:

A sostegno del ricorso deduce:

Mancata notifica od irregolare notifica dei verbali di contravvenzione e delle cartelle di pagamento;

Notifica effettuata in luoghi di non appartenenza del ricorrente;

Violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000 e dell'art. 3, legge n. 241/1990.

Chiede, previa sospensiva, l'annullamento del preavviso di fermo e di tutti gli atti presupposti e susseguenti.

Si e' costituita la GERIT S.p.A. eccependo che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate.

In via gradata eccepisce il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria.

Chiede il rigetto del ricorso sia per infondatezza sia per inammissibitta'.

Sospesa con ordinanza interlocutoria l'esecutivita' del fermo, la controversia e' stata discussa nel merito alla pubblica udienza del 25 maggio 2007.

La parte presente concludeva come da verbale.

Il Collegio riservava la decisione.

Motivi della decisione

Seguendo l'ordine logico delle eccezioni formulate dalle parti, deve preliminarmente esaminarsi quella della resistente GERIT secondo la quale il giudice adito sarebbe privo di giurisdizione.

La resistente contesta la giurisdizione del giudice tributario atteso che il ricorso e stato proposto in ordine ad una controversia concernente il fermo amministrativo, conseguente ad iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento emesse per omesso pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Ponendo fine alle persistenti incertezze interpretative, il comma 26-quinquies dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 253, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, integrando l'elencazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mediante aggiunta delle lett. e-bis) ed e-ter), prevede espressamente l'autonoma impugnabilita' degli atti di fermo di beni mobili registrati e di iscrizione ipotecaria d'immobili, adottati in via cautelare dal concessionario del servizio della riscossione.

I sostenitori del difetto di giurisdizione fanno rilevare che il legislatore con l'art. 35, comma 26-quinquies, della legge n. 248/2006 ha inteso ampliare ulteriormente la sfera cognitiva delle controversie devolute alle commissioni tributarie.

Tuttavia, poiche' la suddetta modifica legislativa riguarda soltanto l'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 l'ambito della giurisdizione del giudice tributario, disciplinato dall'art. 2 citato decreto, sarebbe rimasto invariato, dovendosi ritenere estranee a tale norma le controversie riguardanti atti di natura non tributaria.

E' stato osservato, infatti, come l'intervento normativo di cui alla legge n. 248, limitandosi ad individuare soltanto l'autorita' giudicante dinanzi alla quale proporre ricorso avverso un provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, a far data dal 12 agosto 2006, lascia impregiudicata ogni ulteriore questione concernente tanto la legittimita' dell'istituto quanto l'individuazione della sua natura giuridica e solleva, conseguentemente, rilevanti perplessita' anche sul piano della giurisdizione applicabile cosi' come individuata ope legis.

Rileva il Collegio che il difetto di giurisdizione sussiste solo quando esso sia manifesto, vale a dire tale da non ammettere discussione, o perche' risulta chiaramente dalla legge, o perche' corrisponde ad un inequivoco orientamento giurisprudenziale.

Nessuna di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame poiche' dal dato normativo non emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con riferimento al fermo concernente sanzioni previste dal codice della strada, ne' d'altra parte vi e' un indirizzo giurisprudenziale univoco in tal senso.

La giurisprudenza, allo stato, riguarda il giudice di pace e qualche commissione tributaria. Non si conoscono sentenze di legittimita' sullo specifico argomento.

In dottrina, invece, sta emergendo un indirizzo favorevole all'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.

Gia' con la novella legislativa dettata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il legislatore amplio' l'oggetto della giurisdizione tributaria a tutte le controversie concernenti "tributi di ogni genere e specie".

Questa vis espansiva ha trovato il suo...

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