Ordinanza emessa il 12 aprile 2007 dal giudice di pace di Benevento nel procedimento penale a carico di Mussi Loretta Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di...
IL GIUDICE DI PACE
Letti gli atti del procedimento a carico di Mussi Loretta;
Rilevato che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice;
Rilevato che nel presente giudizio risultano contestati i reati di ingiurie e diffamazione ex art. 594, commi 1 e 4 e 595 c.p.;
Rilevato che per il reato di ingiurie aggravate ai sensi del comma 4, il codice penale prevedeva originariamente un aumento di pena rispetto alla pena base della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a tre milioni, mentre per il reato di diffamazione il codice penale prevedeva originariamente la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni; che, a seguito della attribuzione di competenze penali ai giudici di pace, a norma dell'art. 52, lettera a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto in alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquantamila a lire cinque milioni, e se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da giorni dieci a mesi tre;
Ritenuto che, pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione del reato, dovrebbe trovare applicazione, il disposto dell'art 6 n. l in base al quale quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solo alla pena detentiva, ma quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di tre anni. Pertanto mentre per il reato di ingiurie aggravate la pena detentiva da considerare non sarebbe superiore a sei mesi (non potendosi calcolare l'aggravante ex comma 4 che non e' ad effetto speciale) e la prescrizione maturerebbe in sei anni, per il reato di diffamazione la pena detentiva da calcolare sarebbe comunque superiore a sei mesi, ed essendo prevista la possibilita' di pene diverse quali la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilita', dovrebbe applicarsi la disposizione ex comma 5 del citato art. 6 che prevede un termine di prescrizione di tre anni.
Rilevato che e' gia' stata...
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