Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni accessorie - Confisca obbligatoria di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un reato - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento fra motociclisti ed automobilisti nonche' violazione del princip...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 5 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Aosta, del 2 maggio 2006 dal Giudice di pace di Urbino, del 6 giugno 2006 dal Giudice di pace di Trento, del 22 maggio 2006 dal Giudice di pace di Padova e del 26 ottobre 2006 dal Giudice di pace di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn. 152, 320, 687 e 697 del registro ordinanze 2006 e al n. 270 del registro ordinanze del 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 6 e 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

  1. - I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del 2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o. n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.

    1.1. - In particolare, il Giudice di pace di Aosta premette di dover giudicare, in sede civile, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di un provvedimento di sequestro adottato dall'autorita' amministrativa a seguito della contestazione dell'infrazione prevista e punita dall'art. 186, comma 2, del codice della strada.

    Evidenzia, pertanto, che in forza di quanto previsto dal citato art. 213, comma 2-sexies, e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo siano stati adoperati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato.

    Tale disposizione, tuttavia, darebbe luogo ad una "evidente disparita' di trattamento nei confronti dei cittadini che commettono lo stesso reato", e che quindi "si trovano in una situazione identica", atteso che la guida in stato di ebbrezza comporta la sanzione accessoria della confisca del mezzo solo per i motociclisti, mentre per gli automobilisti determina quella, meno afflittiva, della sospensione della patente. Ne', d'altra parte, conclude il rimettente, si comprende quali possano essere i "ragionevoli motivi" idonei a giustificare tale trattamento differenziato.

    1.2. - Analogamente, il Giudice di pace di Urbino - investito dell'opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale e' stato disposto il sequestro di un motociclo, essendo stata contestata la violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada - reputa il predetto art. 213, comma 2-sexies, in contrasto con l'art. 3 Cost., "per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione", oltre che per la disparita' di trattamento tra le violazioni commesse dai conducenti di...

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