REGOLAMENTO REGIONALE 20 Luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell''art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell''economia forestale).

TITOLO I
GENERALITA'
CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'art. 3 della legge regionale citata. 2. Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale. 3. Le definizioni, tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

    Art. 2.

    Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico

  2. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso e le altre attivita' selvicolturali eseguiti in conformita' all'art. 11, della legge regionale n. 27/2004, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilita' idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 27/2004.

    Art. 3.

    Siti Natura 2000

  3. I piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale, di seguito denominati siti Natura 2000. 2. I tagli e le altre attivita' selvicolturali eseguiti in conformita' a quanto previsto dai piani di cui al comma 1 non richiedono ulteriori valutazioni di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi. 3. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1, i tagli e le altre attivita' selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'art. 48.

    Art. 4.

    Alberi di pregio

  4. Gli enti forestali censiscono alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Tali alberi sono resi facilmente individuabili grazie a contrassegni. L'individuazione avviene in base a criteri quali dimensioni, forma, portamento, rarita' botanica, importanza storica, culturale, paesaggistica e architettonica definiti dalla giunta regionale. 2. Gli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale possono essere abbattuti solo previa motivata autorizzazione dell'ente forestale, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

    Art. 5.

    Deroghe alle norme forestali

  5. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 27/2004. 2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validita' fino alla loro scadenza o revisione.

    TITOLO II
    PROCEDURE
    CAPO I
    I s t a n z a

    Art. 6.

    Autorizzazione

  6. All'interno delle riserve regionali e dei parchi regionali, il taglio colturale e le altre attivita' selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'art. 11, comma 7, della legge regionale n. 27/2004. 2. Tale autorizzazione e' rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

    Art. 7.

    Silenzio assenso per interventi in deroga

  7. L'esecuzione di tagli o di altre attivita' selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale puo' essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi: a) tagli o attivita' finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose; b) tagli o attivita' finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria; c) negli altri casi previsti dal presente regolamento. 2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati. 3. L'ente forestale puo' vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine e' ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'art. 10. 4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazione da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

    Art. 8. Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali

  8. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attivita' selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali; e' soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

    Art. 9.

    Denuncia di inizio attivita'

  9. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attivita' selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attivita'. Alla denuncia di inizio attivita' sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 13, 14 e 15.

    Art. 10.

    Opere di pronto intervento

  10. Le opere definite di pronto intervento dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico previsto dall'art. 5, della legge regionale n. 27/2004, purche': a) non siano trascorsi piu' di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso; b) sia stata inviata comunicazione ai comuni e al Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio; c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale; d) siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte in materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di lavori pubblici. 2. Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.

    Art. 11.

    Procedura informatizzata

  11. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attivita' prevista dall'art. 9 sono presentate tramite procedura informatizzata. 2. Le modalita' di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 12.

    Validita' del permesso di taglio

  12. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attivita' selvicolturali e' di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'art. 14, comma 5, la validita' del permesso di taglio e' di cinque anni.

    CAPO II
    Allegati tecnici all'istanza

    Art. 13.

    Dichiarazione di conformita' tecnica

  13. Sono accompagnate da una dichiarazione di conformita' tecnica le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attivita' di cui all'art. 9 relative, in entrambi i casi, a tagli o ad altre attivita' selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente: a) di almeno duemila metri quadrati di superficie; b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT); c) in aree in cui l'ente forestale competente e' una provincia. 2. La dichiarazione di conformita' tecnica non e' necessaria qualora, ai sensi degli articoli 14 e 15, sia previsto il progetto o la relazione di taglio. 3. La dichiarazione di conformita' tecnica attesta la conformita' dell'intervento richiesto al presente regolamento e, ove esistente, al piano di indirizzo forestale. La dichiarazione e' compilabile per via informatica nell'ambito della procedura informatizzata con i seguenti contenuti tecnici: a) ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, eta' media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalita' tecniche per ottenere la rinnovazione; b) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le...

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