Ordinanza emessa il 27 giugno 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Campolusio S.r.l. ed altri contro Regione Puglia ed altri Parchi e riserve naturali - Regione Puglia - Istituzione del Parco naturale regionale 'Litorale di Ugento' - Approvazione con legge provvedimento di atti ammin...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 124/2007 presentato da Campolusio S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Dionisio Labbate, e dai signori Labbate Andrea e Labbate Marco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, sono elettivamente domiciliati;

Contro, la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani; la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocatesse M. Giovanna Capoccia e Francesca Testi; il Comune di Ugento, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto e nei confronti del Comune di Presicce, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento:

del verbale della Conferenza di servizi del 24 novembre 2006, con cui si e' concluso il procedimento amministrativo volto alla istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento";

di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, tra cui ogni atto relativo al procedimento di istituzione del predetto parco naturale, dei precedenti verbali di conferenza di servizi e delle determinazioni adottive assunte dalla Giunta della Regione Puglia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 26 febbraio 2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 13 giugno 2007 il relatore cons. dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Gianluigi Pellegrino per i ricorrenti, il prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani per l'Amministrazione regionale resistente, l'avv. M. Giovanna Capoccia per la Provincia di Lecce e l'avv. Antonio Quinto, in sostituzione dell'avv. Pietro Quinto, per il Comune di Ugento;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F a t t o e d i r i t t o

I ricorrenti - titolari di aree in agro del Comune di Ugento (localita' Torre Mozza) destinate dal vigente P.R.G. ad insediamenti turistici (campeggio), in relazione alle quali hanno presentato (in data 21 settembre 2006) istanza di P.U.E. (mai esaminata dal Comune di Ugento) - impugnano: 1) il verbale della Conferenza di servizi del 24 novembre 2006, inerente la istituzione del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento"; 2) ogni altro atto connesso relativo al procedimento di istituzione del predetto Parco naturale regionale e, in particolare, i precedenti verbali di Conferenza di servizi e le determinazioni adottive (dello schema provvisorio del d.d.l. e del definitivo disegno di legge istitutivo del Parco di che trattasi) assunte dalla Giunta regionale pugliese.

In via del tutto preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilita' del gravame sollevate dalle parti resistenti.

In proposito, il Collegio - premesso che, notoriamente, il legislatore regionale pugliese (legge regionale 24 luglio 1997, n. 19) ha previsto uno speciale ed articolato procedimento per l'istituzione delle aree naturali protette di interesse regionale (caratterizzato dal concorso della volonta' legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale finale descritto dall'art. 6 della l.r. n. 19/1997), suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalita' diverse: una prima fase di natura prettamente amministrativa (con le caratteristiche del "giusto procedimento", diretta precipuamente a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti); ed una seconda fase legislativa che inizia con la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto definitivo di legge al Consiglio regionale per l'approvazione della legge-provvedimento - osserva che se (come detto) l'istituzione del Parco naturale regionale presuppone...

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