Ordinanza emessa l'11 maggio 2007 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bertoia Antonella ed altre contro Ministero della giustizia ed altro Ordinamento giudiziario - Indennita' giudiziaria - Disciplina antecedente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 - Spettanza ai magistrati assenti dal lavoro per mater...

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 8683/1996 proposto da Bertoia Antonella, Cincotti Angela e Martini Rigamonti Cornelia, tutte rappresentate e difese dagli avv. Anna Maria Cipolla, Cristiano Romano ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Roma, via Genovesi n. 3;

Contro il Ministero di grazia e giustizia (ora: della giustizia), in persona del Ministro pro tempore; il Ministero del tesoro (ora: dell'economia e delle finanze), in persona del Ministro pro tempore, costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. III, n. 812/1996, in data 17 giugno 1996.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro;

Vista l'ordinanza n. 7630/2004, di sospensione del giudizio e di "trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione della questione della costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione - durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 - della speciale indennita' dallo stesso istituita, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 21 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e delle omologhe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri";

Vista la conseguente pronunzia della Corte costituzionale (ordinanza n. 10/2006);

Visto l'atto di riassunzione del giudizio da parte delle appellanti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, la relazione del consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Anna Maria Cipolla per l'appellante e l'avv. Wally Ferrante dello Stato per l'Amministrazione della giustizia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con la sentenza appellata veniva respinto il ricorso proposto da diverse donne magistrato al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto alla corresponsione, anche nel periodo in cui si sono dovute astenere dal lavoro per maternita' e puerperio ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dell'indennita' prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (c.d. "indennita' giudiziaria").

    1.1. - Avverso tale decisione proponevano appello le ricorrenti indicate in epigrafe, criticando le argomentazioni assunte a sostegno della gravata statuizione reiettiva ed insistendo per l'accertamento della spettanza in loro favore della reclamata indennita', previa riforma della sentenza appellata.

    1.2. - Resistevano i Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro. Il primo, con memoria, concludeva per la reiezione dell'appello.

    1.3. - Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione all'esito della quale, con ordinanza n. 7630/2004, la sezione sospendeva il giudizio, ordinando la "trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione della questione della costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione - durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 - della speciale indennita' dallo stesso istituita, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 21 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e delle omologhe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri".

    1.4. - Con ordinanza n. 10 del 2006 la Corte costituzionale, riunito il giudizio con altri di identico oggetto, ha ordinato la restituzione degli atti a questo Consiglio, rilevando:

    "che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, e' entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), il cui art. 1, comma 325, ha disposto che "all'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204" sono sostituite dalle seguenti "astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151" (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

    che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresi' al giudice a quo la preliminare valutazione in ordine all'applicabilita' dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame".

    1.5 - Con atto notificato in data 4 luglio 2006 e depositato il successivo 14 luglio, le appellanti hanno riassunto il giudizio, "ritenendo applicabile lo jus superveniens ed in via subordinata la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale oggetto della citata ordinanza".

    1.6 - Le stesse, con successiva memoria, hanno ribadito la loro pretesa di annullamento dei provvedimenti oggetto del giudizio, con cui e' stata a suo tempo respinta l'istanza di corresponsione dell'emolumento anzidetto e, in via subordinata, di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, "qualora dovesse persistere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 27/1981 per contrasto con l'art. 3 Cost.".

    Anche il Ministero della...

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