Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Agricoltura e Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Definizione dei criteri e limiti dell'attivita' agrituristica - Principio della prevalenza dell'attivita' agricola su quella agrituristica - Valutazione da effettuarsi secondo il criterio del tempo di lavoro necessario - Ricorso de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 lettere a), b), c), e), ed f); dell'art. 5, dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 7; dell'art. 8; dell'art. 9, comma 2; dell'art. 11; dell'art. 12; dell'art. 13 e dell'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio e Toscana notificati il 10 e il 13 maggio 2006, depositati in cancelleria il 16 maggio 2006 ed iscritti ai nn. 64 e 65 del registro ricorsi 2006.

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi gli avvocati Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio e Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 10 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Lazio ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 7, 11, 12 e 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), per violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.

    A parere della ricorrente tale legge, nell'abrogare la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), ha inciso, in assenza di un interesse unitario, nelle materie dell'agricoltura - cui appartiene quella dell'agriturismo - e del turismo - cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attivita' agrituristica - attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, introducendo una disciplina che, anche ove si ritenesse espressione del potere legislativo concorrente dello Stato in materie rilevanti nell'ambito della suddetta attivita', travalica i limiti di competenza a questo attribuiti.

    1.1 - In particolare, la Regione Lazio ritiene che l'art. 5, nel disciplinare i requisiti igienico sanitario degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche, seppure espressione della potesta' legislativa concorrente dello Stato nelle materie "tutela della salute" e "governo del territorio", pone una normazione di dettaglio precludendo ogni possibile intervento da parte della Regione.

    1.2 - La seconda censura investe l'art. 7.

    Secondo la Regione Lazio anche tale disposizione, nell'introdurre una disciplina di dettaglio in ordine alle modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica, violerebbe le prerogative normative regionali, peraltro gia' esercitate con la legge 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo).

    1.3 - Una terza censura riguarda l'art. 11 e, in particolare, l'adozione di un programma di durata triennale per le Regioni, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano.

    Anche tale norma, a parere della ricorrente, sarebbe lesiva delle proprie competenze legislative e, in particolare, del potere di programmazione riconosciuto alle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza, cosi' come, peraltro, previsto dall'art. 50, della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

    1.4 - La quarta censura investe l'art. 12.

    La Regione lamenta che tale disposizione, nell'estendere l'applicabilita' delle disposizioni contenute nella legge n. 96 del 2006 all'attivita' della pesca ed alla relativa ospitalita' e somministrazione di alimenti, violerebbe la competenza normativa regionale in materia di pesca, materia attribuita, anch'essa, alla competenza residuale delle Regioni.

    1.5 - La ricorrente ritiene, infine, che l'art. 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato, mediante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, oltre ad intervenire in una materia sottratta alla sua competenza, non risponderebbe neanche a esigenze di sussidiarieta', difettando, peraltro, i requisiti della ragionevolezza e proporzionalita' di tale intervento e non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

    La ricorrente conclude rilevando che le diverse disposizioni impugnate, oltre a violare l'art. 117 della Costituzione, contrasterebbero con l'art. 120 della Costituzione e, in particolare, con il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendo la disciplina censurata frutto di scelte unilaterali del legislatore statale. In proposito, la Regione Lazio osserva che le norme censurate non sarebbero state sottoposte all'esame della conferenza Stato-Regioni, ne' sarebbero state esaminate dalla commissione parlamentare per le questioni regionali, in violazione dell'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. - Con ricorso notificato il 13 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell'art. 5, commi 4, 5 e 6; dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 8; dell'art. 9, comma 2; dell'art. 11, comma 1; dell'art. 12 e dell'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    La ricorrente ripropone le argomentazioni poste a fondamento del ricorso della Regione Lazio e, in particolare, l'inquadramento della attivita' agrituristica nelle materie di competenza residuale regionale del turismo e dell'agricoltura e che, seppure alcuni aspetti della legge impugnata rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, tuttavia il legislatore statale avrebbe introdotto, anche in tali ambiti, una disciplina di dettaglio.

    2.1. - Con la prima censura la ricorrente lamenta che i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), dell'art. 4, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale sarebbe intervenuto a regolare aspetti concernenti esclusivamente l'attivita' agrituristica che, per le ragioni sopra indicate, rientra tra le materie sottratte alla sua competenza, non ravvisandosi, peraltro, esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.

    In particolare, la ricorrente rileva che, sebbene la norma impugnata, al comma 1, demandi alle Regioni, al fine dell'individuazione delle aziende agrituristiche, la definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra attivita' agrituristica ed attivita' agricola, al successivo comma 2 prevede che, ai fini dell'accertamento del rapporto tra le suddette attivita', si debba tener conto in particolare del tempo di lavoro ad esse dedicato e, al comma 3, introduce un criterio di "prevalenza presunta" in base al quale deve, comunque, essere ritenuta prevalente l'attivita' agricola quando l'attivita' di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.

    Il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 4, a parere della Regione Toscana, oltre a violare gli indicati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana), che, al fine di verificare la principalita' dell'attivita' agricola, non riconosce ne' un ruolo privilegiato al criterio del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle attivita', ne' alcuna presunzione di principalita'.

    Per gli stessi motivi sarebbe lesivo delle competenze legislative regionali l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e) ed f), nella parte in cui prevede che le Regioni, al fine di disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), debbano tener conto di alcuni criteri, tra i quali quello di considerare prodotti propri delle aziende agrituristiche anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonche' quello del dovere per le medesime aziende di apportare, comunque, una significativa quota di prodotto proprio. Anche tale previsione, oltre a violare gli evocati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in cui, da un lato, non vi e' alcun riferimento a Regioni limitrofe, dall'altro, prescinde dalla predeterminazione di una quota di prodotto proprio da assicurare.

    2.2 - La seconda censura investe l'art. 5, commi 4, 5 e 6. Tale norma, a parere della Regione, sebbene regoli aspetti rientranti nelle materie dell'alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio, porrebbe una disciplina di dettaglio, non...

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