Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Banca e istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, garantendo alla clientela, nelle operazioni in conto corrente, la stessa periodicita' n...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aggiuntivo del comma 2 all'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 9 agosto 2005 dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento civile vertente tra Garufi Carmelo e la Unicredit Banca S.p.A., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione della Unicredit Banca S.p.A. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Antonio Baldassarre e Michele Sesta per la Unicredit Banca S.p.A e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale sono state apportate modifiche all'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

    La norma denunciata, in particolare, dopo il comma 1 dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, inserisce un comma 2 dal seguente tenore: "Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".

    Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una causa civile nella quale la Unicredit Banca S.p.A. - convenuta in giudizio da un correntista in un'azione di risarcimento del danno - ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento di una somma di danaro pari allo scoperto del conto corrente di corrispondenza a lui intestato al 14 novembre 2003, oltre ai successivi maturandi interessi.

    Il rimettente aggiunge che, invitate le parti a dedurre in ordine alla operativita' sul rapporto controverso della circolare del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 9 febbraio 2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile, l'istituto bancario ha precisato che il rapporto in questione era disciplinato dalle condizioni contrattuali sottoscritte il 29 novembre 2000.

    Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, essendo il rapporto bancario dedotto in giudizio sorto il 29 novembre 2000, esso rientra nella "area di applicabilita' della norma in questione". Prosegue il giudice a quo rilevando che - in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, negata la natura normativa degli usi bancari che consentivano la capitalizzazione anatocistica degli interessi dovuti dal cliente, e' stata affermata la nullita' delle clausole che prevedevano tale metodo di calcolo degli interessi - in assenza della previsione contenuta nella norma della cui legittimita' costituzionale dubita, "occorrerebbe, nell'accertare il saldo del conto corrente [...], eliminare gli effetti [...] della [...] capitalizzazione degli interessi", essendo, al contrario, da escludere detta operazione ove si ritenga la validita' della clausola che, in condizioni di reciprocita', permette tale capitalizzazione.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente esprime dubbi in ordine al rispetto da parte della norma censurata del dettato dell'art. 76 della Costituzione.

    Rammentato che l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 e' stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), la quale consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi direttivi gia' contenuti nella precedente legge delega 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 1991), lo stesso rimettente richiama la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale - proprio per eccesso di delega - del comma 3 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, ritenendo che, sulla base degli stessi rilievi in tale occasione formulati, sia fondato il dubbio di costituzionalita' anche del comma 2 del ricordato art. 25.

    Il giudice a quo, onde dimostrare la violazione dell'art. 76 della Costituzione, rileva che i criteri indicati dalla norma di delega (cioe' l'art. 25 della legge n. 142 del 1992, in particolare al comma 1, lettere a, b, c e d), esulano dalle tematiche relative alle modalita' di produzione degli interessi in ambito bancario, e che il criterio di chiusura, dettato alla lettera e), a sua volta concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso e all'esercizio dell'attivita' creditizia, al fine di salvaguardare la liberta' di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore, in nulla interferendo con il tema dell'anatocismo, non trattato, peraltro, neppure dal testo unico delle leggi bancarie.

    Il Tribunale di Catania ravvisa anche altri profili di illegittimita' costituzionale della norma denunciata attinenti alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Infatti il censurato art. 25 avrebbe introdotto un'ingiustificata disparita' di trattamento fra quanti, intrattenendo rapporti con istituti di credito, non possono giovarsi della nullita' delle clausole anatocistiche ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., e quanti, invece, stipulando contratti con soggetti diversi, sono tutelati da tale ultima disposizione.

    Altra ingiustificata disparita' di trattamento deriverebbe dalla diversita' di disciplina applicabile ai contratti bancari in funzione del fatto che gli stessi siano sorti prima o dopo la delibera del CICR 9 febbraio 2000; per i primi, disciplinati dall'art. 1283 cod. civ., le clausole anatocistiche sarebbero viziate da nullita', mentre per i secondi le stesse sarebbero valide.

    Il rimettente, infine, censura l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 anche per contrasto con gli artt. 1, 70, 76 e 77 della Costituzione. Al riguardo, ritiene che la legge debba orientare con criteri sufficientemente precisi e dettagliati l'esercizio del potere regolamentare. La norma censurata, invece, nel fissare i limiti della potesta' regolamentare del CICR, detta solo il criterio secondo il quale, nelle "operazioni di (recte: in) conto corrente" deve essere assicurata la medesima periodicita' di computo degli interessi, sia per il cliente che per la banca.

    Ritiene il rimettente trattarsi di un criterio che, concernendo solo un aspetto della materia, lascia il CICR libero di stabilire qualunque periodicita' nella capitalizzazione degli interessi nonche' di diversificare la disciplina in relazione alle distinte operazioni bancarie.

    Conclude il rimettente evidenziando che, attraverso la nuova disciplina, potrebbero essere eluse le finalita' ispiratrici dell'art. 1283 cod. civ., da lui ravvisate nel contrasto all'usura e nell'intento di rendere edotto l'obbligato della reale portata del vincolo debitorio e delle conseguenze del suo inadempimento.

  2. - Si e' costituita in giudizio la Unicredit Banca S.p.A., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, riservandosi di meglio argomentare.

  3. - E', altresi', intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilita' o, comunque, per la infondatezza della questione.

    L'Avvocatura avanza un preliminare profilo di inammissibilita' della questione derivante dalla sua irrilevanza nel giudizio a quo: in esso, infatti, il correntista, convenuto in riconvenzionale, non deduce l'invalidita' del contratto di conto corrente ne' contesta il quantum del saldo debitorio. Poiche' non sarebbe in discussione il criterio di computo degli interessi, la legittimita' della norma che consente, a determinate condizioni, l'anatocismo esula dal thema decidendum sottoposto al rimettente.

    Nel merito la questione sarebbe, comunque, infondata.

    Ad avviso della Avvocatura erariale, non e' pertinente il richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 425 del 2000 della Corte costituzionale, poiche' il quel caso la Corte dichiaro' la incostituzionalita' di una disciplina transitoria il cui effetto era, in sostanza, la realizzazione, in assenza di qualsivoglia delega, di una generalizzata sanatoria dei contratti bancari gia' in essere.

    Con...

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