LEGGE REGIONALE 8 Giugno 2007, n. 11 - Istituzione del Parco regionale del Monte Netto.

(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

  1. E' istituito il parco regionale del Monte Netto, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. Il parco regionale del Monte Netto e' classificato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 86/1983, come parco agricolo. 3. I confini del parco regionale e le diverse unita' territoriali ed ecosistemi che sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata "Unita' territoriali, paesistiche, ecosistemiche", costituita da un foglio, allegato A) alla presente legge. 4. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'art. 3, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 "Legge regionale 30ânovembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (PRS 9.6.3 - Obiettivo 9.6.3.1)".

    Art. 2.

    Finalita' del parco

  2. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalita': a) la tutela della biodiversita', degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia; b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarita' geomorfologiche; c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali; d) la promozione dell'attivita' agricola e vitivinicola di qualita' legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio; e) la promozione dell'attivita' agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attivita' di minore impatto ambientale e paesistico; f) l'incentivazione di attivita' culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

    Art. 3.

    Gestione del parco

  3. La gestione del parco e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale. 2. Per la costituzione del consorzio e l'approvazione del relativo statuto si applica l'art. 22 della legge regionale n. 86/1983. 3. Lo statuto del consorzio: a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonche' le modalita' di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali); b) individua la sede del consorzio ed i centri parco; c) stabilisce le modalita' di adozione e di approvazione degli atti consortili; d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonche' delle associazioni e categorie economiche interessate alle attivita' del parco.

    Art. 4.

    Strumenti di pianificazione

  4. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983: a) il piano territoriale di coordinamento; b) il piano di gestione. 2. Il piano territoriale di coordinamento e' adottato dal consorzio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dalla giunta regionale secondo le modalita' previste dall'art. 19 della legge regionale n. 86/1983. 3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonche' agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unita' territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE): a) il complesso del bosco; b) il sistema della coltura specializzata a vigneto; c) il contesto della vite familiare; d) l'ambiente agricolo; e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili; f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico; g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario; h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale. 4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale n. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalita' del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' che vivono nel parco.

    Art. 5.

    Norme finali

  5. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all'allegato B) alla presente legge, salve le disposizioni piu' restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi. 2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell'ente gestore sono affidate al comune di Capriano del Colle. 3. La sede provvisoria del parco e' stabilita presso la sede del comune di Capriano del Colle. 4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai comuni con atti adottati o approvati precedentemente all'approvazione della legge istitutiva del parco, se non in contrasto con le disposizioni della presente legge. 5. Sono altresi' fatti salvi gli interventi edilizi gia'...

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