Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 settembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c. - Denuncia di inizio attivita' per la posa in opera, l'installazi...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Abruzzo del 25 giugno 2007, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 38 del giorno 11 luglio 2007, recante "il Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacita' commerciale non superiore a 13 mc. E conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m. 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004", con specifico riguardo agli artt. n. 3, 5 e 6, nonche' in via consequenziale agli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 30 agosto 2007.

  1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 dell'11 luglio 2007, risulta pubblicata la legge regionale 25 giugno 2007, n. 16, recante norme in materia di "Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefano (g.p.l.) con capacita' commerciale non superiore a 13 m.c. E conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m. 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004".

    La legge regionale - dopo avere indicato le finalita' da essa perseguite, ossia le modalita' di monitoraggio e verifica sul funzionamento e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c., in attuazione della disciplina statale e dei controlli di esercizio previsti dal d.m. 23 settembre 2004 (art. 1) - contiene una serie di disposizioni che, per migliorare comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate.

    Art. 2. Disposizioni tecniche

  2. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di inizio attivita' per la posa in opera, l'istallazione e l'esercizio del deposito, da inoltrare all'Ufficio urbanistico del comune di competenza. La denuncia e' corredata della seguente documentazione:

    1. indicazione del soggetto richiedente;

    2. localita' ed ubicazione del deposito;

    3. progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei...

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