Ordinanza emessa il 30 marzo 2007 dal tribunale dei minorenni di Palermo nel procedimento relativo a M.R. Minori - Figli naturali - Istanza di genitore non coniugato per l'affidamento esclusivo del figlio convivente, per la condanna del genitore non convivente al versamento di un assegno mensile per il mantenimento del figlio, e per l'inibizione...

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo al minore M. R., nato a Palermo il ..................., di F. e di C. P.

Premesso che la madre ha rappresentato a questo tribunale di avere convissuto more uxorio con il M. e di avere dato alla luce R. in data 15 gennaio 2005.

Considerato che l'istante, ritenendo di essere affidataria ex lege ai sensi dell'art. 317-bis c.c. del minore con lei convivente, ha chiesto ai sensi degli artt. 155 e ss. c.c., 317-bis e 336 c.c. e 709-ter c.c. l'affidamento esclusivo del figlio; la condanna del M. al versamento di un assegno mensile per il mantenimento del bambino pari ad euro 516,46 o della maggiore o minore somma che sara' ritenuta equa dal tribunale per i minorenni.

Rilevato che la ricorrente ha, ancora, chiesto che nella commisurazione dell'assegno questo tribunale tenga conto dei criteri indicati dall'art. 155, comma 4 c.c., 155, comma 2 e delle disposizioni dell'art. 709-ter c.p.c. e che, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., si inibisse al padre il potere di vigilanza ed il diritto di visita del figlio ed in subordine che se ne limitasse l'esercizio.

Visto il parere del p. m., che ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre, senza specificare alcun riferimento normativo. Rilevato che, questo tribunale per i minorenni e' chiamato quindi a pronunciarsi ai sensi degli artt. 155 e ss. c.c., dell'art. 4/2, legge n. 54/2006 e 317-bis c.c.

Visti gli artt. 23 e s.s. legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di incostituzionalita' dell'art. 4 comma 2, legge n. 54/2006, nella parte in cui estende le disposizioni della medesima legge anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, per violazione degli artt. 3, 24, 25 della Costituzione.

Invero, si osserva quanto segue.

La legge n. 54/2006 e' intervenuta a modifica delle disposizioni applicabili ai procedimenti di separazione fra i coniugi.

Presupposto di fatto dell'intera disciplina e' lo scioglimento per qualsiasi causa del vincolo matrimoniale.

Com'e' noto il matrimonio puo' definirsi un negozio giuridico bilaterale caratterizzato dalla manifestazione di volonta' dei coniugi di prendersi rispettivamente in marito e moglie a cui l'ordinamento giuridico riconosce effetti giuridicamente rilevanti e segnatamente gli effetti di cui agli artt. 143 e ss. c.c.: obbligo della fedelta'; all'assistenza morale e materiale; alla collaborazione nell'interesse della famiglia; a concordare l'indirizzo della vita di famiglia; di mantenere, istruire ed educare la prole, ecc.

Il matrimonio, pertanto, per volonta' dei contraenti, imprime un carattere di stabilita' al vincolo coniugale e genera diritti ed obblighi giuridicamente rilevanti per entrambi coniugi, diversamente da quanto avviene tra coloro che non sono coniugati.

Ma dal matrimonio, cosi' come dalla convivenza e persino da una relazione occasionale, nel momento in cui nasce un figlio, scaturiscono diritti e doveri per entrambi i genitori, che sono indipendenti dall'esistenza di un vincolo matrimoniale e che esigono una regolamentazione che incide sulla relazione genitori-figli.

Cio' significa che mentre lo scioglimento del vincolo matrimoniale determina la necessita' di regolamentazione di un duplice ordine di posizioni: quella dei coniugi fra loro e quella dei...

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