Ordinanza emessa il 26 aprile 2007 dal giudice di pace di Trieste sul ricorso proposto da Shigjeqi Urim contro Prefetto di Trieste Straniero e apolide - Procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione territori...

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva formulata nel verbale dell'udienza del 20 aprile 2007, nella causa introdotta con ricorso depositato in cancelleria in data 4 aprile 2007 dal sig. Shigjeqi Urim, nato a Prizen in Kosovo il 26 ottobre 1983, e residente o comunque domiciliato in Trieste, rappresentato e difeso, giusta delega in allegato al ricorso, dall'avvocato Giovanni Iacono, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Monfalcone, Corso del Popolo n. 54, ricorrente, nei confronti del "Prefetto della Provincia di Trieste" domiciliato presso, l'avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste, resistente, per l'annullamento ovvero la sospensione del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 27 del 3 febbraio 2007, adottato dal Prefetto di Trieste e notificato in pari data dalla Questura di Trieste con obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica, per violazione della disposizione di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto l'art. 737 del c. proc. civ.

Sospesi i provvedimenti impugnati fino alla data di definizione del presente ricorso.

Verificata la regolare costituzione del contraddittorio.

Sentite le parti in Camera di consiglio all'udienza del 20 aprile 2007.

Esaminata la documentazione depositata dalla pubblica amministrazione.

Ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Considerato in fatto

L'odierno ricorrente, entrato nel territorio italiano nel mese di giugno 2003, aveva presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e/o asilo politico alla competente Questura di Trieste, ed aveva ottenuto un valido permesso di soggiorno, per "richiesta asilo politico" con scadenza 6 marzo 2005.

Con provvedimento del 9 marzo 2005, notificato all'interessato a mezzo della Questura di Trieste in data 18 aprile 2005, al ricorrente era stato negato il riconoscimento dello stato di rifugiato politico e nella stessa data la medesima questura gli aveva notificato il decreto di espulsione del 18 aprile 2005 emesso a suo carico dal Prefetto di Trieste, in considerazione proprio del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato pronunciato dalla Commissione centrale competente, con contestuale ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni.

Avverso il suddetto diniego l'odierno ricorrente aveva presentato ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 2 maggio 2005, ricorso tuttora pendente avanti al Tribunale civile di Trieste con prossima udienza fissata per il giorno 10 luglio 2007.

In data 3...

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