Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile promosso da Malfetti Gioia contro Goti Samuele ed altri Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta dal soggetto terzo trasportato nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo su cu...

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale depositato presso la cancelleria di questo Ufficio in data 25 settembre 2006, iscritto al n. r.g. 691/06, con il quale Malfetti Gioia, elettivamente domiciliata in Torrita di Siena, via Abetone n. 1, presso e nello studio dell'avv. Paola Bonomei, che la difende e rappresenta, giusta delega a margine del ricorso, contro Goti Samuele, Goti Tiziano, residenti in Torrita di Siena e nei confronti di Fondiaria - SAI S.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, sedente in Firenze, piazza della Liberta' n. 6.

Premesso che il giorno 17 febbraio 2006 alle ore 23,30 circa, in Foiano della Chiana, localita' Menziono, la ricorrente rimaneva coinvolta, quale trasportata sul veicolo targato AR 421511, di proprieta' di Goti Tiziano e condotto da Goti Samuele, in un incidente stradale, a seguito del ricevuto tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura;

che la deducente riportava nel sinistro lesioni personali, tali da determinare l'immediato trasposto presso il presidio ospedaliero di Nottola di Montepulciano, attualmente guarite, dopo un periodo di inabilita' temporanea, con residuo di postumi invalidanti;

che formalmente invitava la compagnia assicuratrice garante per la responsabilita' civile del vettore al risarcimento dei danni subiti:

tutto cio' premesso, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento sulle seguenti conclusioni: "piaccia al Giudice di pace di Montepulciano, per i motivi di cui in premessa, condannare Goti Samuele, in solido con il proprietario del (di lui condotto) veicolo Goti Tiziano e la Fondiaria - SAI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni riportati dalla ricorrente.

Danni attinenti e consequenziali alle subite lesioni personali, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, per inabilita' temporanea ed invalidita' permanente, oltre al rimborso delle sostenute spese mediche e di cura".

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti con decreto datato 25 settembre 2005 ai sensi dell'art. 415 c.p.c.;

Costituitosi in giudizio il convenuto Goti Samuele, residente in Torrita di Siena, via Adige n. 21, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Renzetti e Walter Renzetti anche disgiuntamente, elettivamente domiciliato in Chianciano Terme (SI), via dei Colli n. 22 presso e nello studio dell'avv. Stefano Sabbatini, giusta procura a margine della propria memoria difensiva di costituzione contro Malfatti Gioia, Goti Tiziano e Fondiaria SAI S.p.a., con la quale deduce, eccepisce, osserva e richiede quanto segue.

Il ricorso introduttivo e' stato interposto onde ottenere il ristoro delle lesioni patite dalla ricorrente in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data 17 febbraio 2006 ove rivestiva la condizione di trasportata sull'autovettura targata AR 421511, condotta dall'odierno costituente e di proprieta' di Goti Tiziano, assicurata per la RCA con la Fondiaria - SAI S.p.a.; nel ricorso vi si legge, incidentalmente, che l'auto condotta dal Goti veniva tamponata da altra auto.

La domanda e' stata incardinata quindi, in punto processuale, secondo le previsioni dettate dalla nuova legge n. 102/2006 recante l'estensione del rito del lavoro ai sinistri stradali con lesioni e, in punto sostanziale, sulla scorta dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 163 anche piu' brevemente "Codice delle assicurazioni private" che prevede, in capo alla compagnia assicurativa del vettore, l'obbligo di risarcire il terzo trasportato.

Rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 Cost., e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3 - 24 - 76 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilita' in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilita' di detto conducente e conseguentemente sospendere il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma - art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 - acquista rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita', riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione del convenuto Goti Samuele e cioe': incostituzionalita' dell'art. 141 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, supplemento ordinario).

La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull'auto condotta dall'odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, essendo pacifica l'assoluta non responsabilita' del vettore (Goti Samuele) sul quale viaggiava, ha agito in via diretta nei confronti del predetto conducente-vettore e della relativa compagnia assicurativa mediante la disposizione dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni).

Occorre pertanto soffermarsi prima su detto articolo 141 e del relativo iter di approvazione e sollevare poi, incidentalmente, eccezione di incostituzionalita' della norma de qua per i motivi che in seguito esporremo non prima di aver esposto le conseguenze (negative) in capo al terzo trasportato tra il passaggio dal vecchio al nuovo modello. A) Tutela del trasportato sino al 31 dicembre 2005.

Per verificare appieno la portata involutiva del nuovo Codice delle assicurazioni sull'art. 141 occorre, sinteticamente, ripercorrere come funzionava il sistema risarcitorio per i terzi trasportati sino al 31 dicembre 2005.

Al terzo trasportato, in caso di sinistri stradali, erano concesse tre vie risarcitorie alternative: a) ex art. 1681 qualora vi fosse un contratto di trasporto anche a titolo gratuito; b) ex art. 2054 c.c. contro il soggetto che aveva effettuato il trasporto e, mediante l'art. 1, legge n. 990/1969, nei della compagnia assicurativa del medesimo qualora nel sinistro stradale non fossero coinvolti altri veicoli (il classico caso di uscita di strada e lesioni al trasportato); c) nel caso di scontro, mediante l'art. 2054...

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