Ordinanza emessa il 15 dicembre 2006 dal tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di Marzocco Roberto Processo penale - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Mancata previsione a carico degli avvocati dell'obbligo di versare ad un costituendo fondo una somma corrispondente al valore-udienza ovvero di altro strumento ch...

IL TRIBUNALE

Nell'udienza dibattimentale 15 dicembre 2006 nel processo penale a carico di Marzocco Roberto, nato a Camerino 21 gennaio 1965, res. Civitanova Marche, via Verga n 49. Dif. fid. avv. Raffaele Delle Fave, Macerata, imputato del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e d.lgs. n. 143/1991. In Marotta, Ancona e altrove, dal 21 al 24 novembre 1999.

Premesso che, il difensore dell'imputato ha comunicato la propria adesione alla astensione collettiva nazionale dalle udienze proclamata dall'O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura) per i giorni 14-15-16 dicembre 2007 con delibera in data 30 novembre 2006 (questo processo e' stato rinviato per analogo motivo nell'udienza dibattimentale del 21 luglio 2006);

l'imputato non e' comparso ed e' stato nominato un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia ex art. 97, quarto comma, c.p.p.;

con sentenza n. 171 del 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresi' gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza; la proclamazione dell'astensione dalle udienze per i giorni 14 - 15 - 16 dicembre e' stata comunicata con congruo preavviso e non compete comunque al giudice verificare la sussistenza dei presupposti di legittimita' della deliberazione dell'organismo forense, rimessa dalla legge n. 146/1990 alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, competente anche in ordine alla irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli organismi sindacali in caso di violazione;

pertanto il giudice, preso atto dell'adesione del difensore all'astensione collettiva nazionale dalle udienze, non potrebbe-dovrebbe fare altro che rinviare il dibattimento ad altra udienza;

O s s e r v a

  1. - Il giudice ritiene di non potere disporre il rinvio del dibattimento ad altra udienza poiche' ravvisa nell'attuale disciplina dell'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze elementi in contrasto con principi costituzionali, riguardo ai quali deve proporre questioni di legittimita' costituzionale che, se accolte con la conseguente declaratoria di illegittimita' di norme contenute nella legge n. 146/1990, comporterebbero l'illegittimita' dell'astensione collettiva proclamata e conseguentemente l'inammissibilita' del rinvio del processo ad altra udienza.

  2. - Prima di esporre gli elementi di ritenuta incostituzionalita', e' opportuno richiamare testualmente la parte piu' pregnante della motivazione della sentenza n. 171/1996 della Corte costituzionale: "Nella stessa sentenza (n. 114/1 994, n. d.r.) si ricorda come la legge n. 146 del 1990 disciplini il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ricomprendendovi anche l'amministrazione della giustizia proprio al fine di salvaguardare beni essenziali costituzionalmente protetti. A tal proposito, richiamando l'art. 1 della citata legge n. 146, questa Corte ha rilevato che non vi e' ragione per cui debbano restare esenti da regolamentazione forme di protesta collettiva, le quali compromettono, al pari dello sciopero, il pieno e ordinato esercizio di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono rilievo fondamentale nell'ordinamento; e ha quindi rivolto un invito al legislatore, auspicando l'introduzione d'una disciplina che colmi la lacuna denunciata (v. ancora la sentenza n. 114 del 1994, considerato in diritto, n. 3). Nell'adottare siffatta decisione, la Corte aveva presente l'impegno e lo scrupolo deontologico con cui avvocati e procuratori assolvono quotidianamente una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale. Cosi' come non era dimentica dei meriti storici che l'avvocatura ha acquisito anche fuori delle aule di giustizia, contribuendo alla crescita culturale e civile del Paese e, soprattutto, alla difesa delle liberta'. L'invito al legislatore era necessario ma si e' rivelato inadeguato, essendo trascorsi invano due anni senza che l'auspicato intervento normativo si sia realizzato.

    In questi due anni la situazione si e' deteriorata al punto da destare allarme per il ripetersi di astensioni non regolamentate, si' che acuto e' il disagio e concreto il pregiudizio per l'amministrazione della giustizia e...

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