Ordinanza emessa il 22 maggio 2007 dal giudice di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Belli Salvatore ed altra Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e non inferiore a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' p...

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Premesso, che con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m., Belli Salvatore e Montesano Alba sono stati citati dinanzi al sottoscritto giudice di pace per rispondere in concorso tra di loro dei reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di lesioni (art. 582 c.p.) commessi in data 1° febbraio 2003;

che all'odierna udienza i difensori dell'imputato hanno chiesto una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione dei reati contestati, quantomeno con riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p.;

ai sensi del novellato art. 157, comma 5 c.p.;

che la parte civile ed il p.m. si sono opposti.

Il giudice di pace osserva quanto segue.

Molti commentatori e recentemente anche la Corte di cassazione (Cass. pen., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786) ritengono che l'art. 157, comma 5 c.p., cosi' come novellato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, quando fa riferimento ai reati per i quali la "legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria", si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace.

Risulta pertanto evidente che, ai fini della odierna decisione occorre fare applicazione della disposizione dettata dal suddetto articolo, dovendosi al tempo stesso escludere la possibilita' di ricorrere ad interpretazione adeguatrici tali da dissolvere i dubbi di costituzionalita' che di seguito si illustreranno, riportandosi a quanto scritto dalla suprema Corte di cassazione nella sentenza citata.

A proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace l'art. 52, d.lgs. 274 del 2000 stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuando ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati, per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi - con i meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni paradetentive sono applicabili soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi).

In sostanza: per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile e' solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione e', a norma del novellato art. 157, comma 5 c.p...

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