LEGGE REGIONALE 18 Giugno 2007, n. 16 - Norme in materia di tutela dall''inquinamento atmosferico e dall''inquinamento acustico.

TITOLO I
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
CAPO I
Principi e disciplina generale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la qualita' dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.

    Art. 2.

    Competenze della Regione

  2. Sono di competenza della Regione le funzioni relative: a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano gia' disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente; b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'art. 6 del decreto legislativo 183/2004; c) all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali: 1) i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono; 2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato 1, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato 1, parte II, del decreto legislativo medesimo; 4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine; d) all'individuazione dell'autorita' competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999; e) all'elaborazione e all'adozione del: 1) piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1); 2) piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2)e 3); 3) piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4); f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria, di cui all'art. 11; g) alla fissazione, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006: 1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato 1 alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili; 2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di .impianti, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni; h) alla fissazione, ai sensi dell'art. 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, piu' severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita' dell'aria; i) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006; j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 183/2004; k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento del territorio regionale; l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA); m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge. 2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo' concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria.

    Art. 3.

    Competenze delle province

  3. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle province le funzioni relative: a) all'elaborazione e all'adozione dei piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualita' dell'aria di cui agli articoli 9 e 10; b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria; c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia' esistenti, nonche' alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra localita' degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006; d) all'attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c); e) alla gestione dell'elenco delle attivita' autorizzate, ai sensi dell'art. 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006; f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'art. 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006. 2. Le province prevedono misure di semplificazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonche' di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

    Art. 4.

    Competenze dei comuni

  4. I comuni sono le autorita' competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d). 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei comuni le funzioni relative: a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'art. 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1; b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria.

    Art. 5.

    Competenze dell'ARPA

  5. Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative: a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria di cui all'art. 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia; b) al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 3, comma 1, lettera f) c) al supporto tecnico ai comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'art. 13; d) al supporto tecnico alle province nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c) e d). 2. Nel caso in cui l'esercizio delle attivita' di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le province e i comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalita' di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 6/1998. 3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attivita' produttive e dai trasporti. 4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'art. 3 della legge regionale 6/1998...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT