LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 13 - Partecipazione dell''Associazione Radio-amatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attivita'' di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Abruzzo, secondo le finalita' stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile", si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. - Abruzzo, per attivita' di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.

    Art. 2.

    Attivita' della A.R.I. Abruzzo

  2. L'A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacita', collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attivita' di: a) sviluppo della propria rete per finalita' di protezione civile; b) collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni; c) supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile; d) supporto formativo ed addestrativo; e) supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.

    Art. 3.

    Contributi ed oneri

  3. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operativita' dell'A.R.I. Abruzzo per le finalita' di cui all'art. 1: a) puo' attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione; b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di e 30.000,00. 2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell'A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da: a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione; b) tasse di proprieta' e contratti assicurativi degli automezzi di proprieta' dell'A.R.I. Abruzzo; c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonche' reintegro di materiali.

    Art. 4.

    Convenzione attuativa

  4. La giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operativita' alle finalita' ed alle attivita' individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalita' ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente...

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