LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 13 - Partecipazione dell''Associazione Radio-amatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo nelle attivita'' di protezione civile.
dell'11 luglio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Abruzzo, secondo le finalita' stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile", si avvale dell'Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. - Abruzzo, per attivita' di comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.
Art. 2.
Attivita' della A.R.I. Abruzzo
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L'A.R.I. Abruzzo, sulla base delle proprie specifiche competenze e capacita', collabora con la Regione in materia di radiocomunicazioni con attivita' di: a) sviluppo della propria rete per finalita' di protezione civile; b) collegamento con le sale operative istituite presso gli Uffici Territoriali del Governo ed altri enti ed istituzioni; c) supporto cognitivo per la implementazione della rete radio regionale di protezione civile; d) supporto formativo ed addestrativo; e) supporto tecnico in caso di crisi e di emergenze di interesse della protezione civile regionale.
Art. 3.
Contributi ed oneri
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La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operativita' dell'A.R.I. Abruzzo per le finalita' di cui all'art. 1: a) puo' attribuire all'A.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione; b) eroga un contributo annuale alla A.R.I. Abruzzo di e 30.000,00. 2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione dell'A.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da: a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione; b) tasse di proprieta' e contratti assicurativi degli automezzi di proprieta' dell'A.R.I. Abruzzo; c) uso di automezzi, pedaggi autostradali, riparazione di attrezzature e mezzi nonche' reintegro di materiali.
Art. 4.
Convenzione attuativa
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La giunta regionale e la Associazione Radioamatori Italiani - Comitato regionale Abruzzo, sottoscrivono apposita convenzione attuativa, al fine di dare operativita' alle finalita' ed alle attivita' individuate agli artt. 1 e 2, definendo le modalita' ed i criteri di erogazione del contributo e dei rimborsi di cui alla presente...
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