LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 14 - Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo nelle attivita'' di protezione civile.
dell'11 luglio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
La Regione Abruzzo, secondo le finalita' stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile", promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.
Art. 2.
Attivita' della C.R.I. Abruzzo
-
La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l'ordinaria attivita' dicollaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria - 118,nell'ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalita' di cui all'art. 1: a) fornisce supporto cognitivo per l'implementazione dei servizi sociosanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonche' di pianificazione dell'emergenza; b) collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civile nelle attivita' formative ed addestrative; c) partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale; d) impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale; e) assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria; f) partecipa alle attivita' della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attivita' di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.
Art. 3.
Contributi ed oneri
-
La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operativita' della C.R.I. Abruzzo per le finalita' di cui all'art. 1: a) puo' attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione; b) eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00. 2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da: a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione; b) tasse di proprieta' e contratti assicurativi...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA