LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 14 - Partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo nelle attivita'' di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Abruzzo, secondo le finalita' stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile", promuove la partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Abruzzo, di seguito indicata come C.R.I. Abruzzo, quale struttura operativa in grado di assicurare il proprio concorso specializzato in assistenza socio-sanitaria alle popolazioni, negli interventi di protezione civile regionale, sia in fase preventiva che in situazioni di crisi o di eventi calamitosi.

    Art. 2.

    Attivita' della C.R.I. Abruzzo

  2. La C.R.I. Abruzzo, stante comunque l'ordinaria attivita' dicollaborazione con le A.S.L. Servizi di Emergenza Sanitaria - 118,nell'ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, per le finalita' di cui all'art. 1: a) fornisce supporto cognitivo per l'implementazione dei servizi sociosanitari, collaborando con le strutture regionali per studi di prevenzione nonche' di pianificazione dell'emergenza; b) collabora con la competente struttura regionale in materia di Protezione Civile nelle attivita' formative ed addestrative; c) partecipa alle esercitazioni di protezione civile regionale; d) impiega proprie risorse umane, mezzi, attrezzature in situazioni di crisi e di emergenza di protezione civile regionale; e) assicura la propria partecipazione alla Sala Operativa regionale di concerto con i responsabili A.S.L. competenti in materia per la funzione sanitaria; f) partecipa alle attivita' della colonna mobile regionale anche qualora impiegata in attivita' di esercitazione e di emergenza a carattere nazionale o internazionale.

    Art. 3.

    Contributi ed oneri

  3. La Regione Abruzzo, per rendere efficace l'operativita' della C.R.I. Abruzzo per le finalita' di cui all'art. 1: a) puo' attribuire alla C.R.I. Abruzzo mezzi ed attrezzature in comodato d'uso o donazione; b) eroga un contributo annuale alla C.R.I. Abruzzo di € 40.000,00. 2. Limitatamente al periodo di effettivo impiego o collaborazione della C.R.I. Abruzzo per esigenze di protezione civile regionale, la Regione Abruzzo eroga alla stessa rimborsi per oneri derivanti da: a) polizze di assicurazione per il personale messo a disposizione della Regione; b) tasse di proprieta' e contratti assicurativi...

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