LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 17 - Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
dell'11 luglio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
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La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/1991/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, e' diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attivita' di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
Art. 2.
Definizioni
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Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende: a) impianto termico: e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW; b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; c) esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; d) conduzione: e' il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantita' e qualita' necessarie a garantire le condizioni di comfort; e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW; f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; g) accertamento: e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico svolte dalle autorita' competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; h) ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle autorita' competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto delle norme vigenti; i) autorita' competenti: sono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio; l) occupante: e' chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico; m) proprietario dell'impianto termico: e' il soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomino e nel caso di soggetti...
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