LEGGE REGIONALE 25 Giugno 2007, n. 17 - Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 38

dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/1991/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, e' diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attivita' di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende: a) impianto termico: e' un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW; b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; c) esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; d) conduzione: e' il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantita' e qualita' necessarie a garantire le condizioni di comfort; e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW; f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; g) accertamento: e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico svolte dalle autorita' competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; h) ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle autorita' competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto delle norme vigenti; i) autorita' competenti: sono i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio; l) occupante: e' chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico; m) proprietario dell'impianto termico: e' il soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condomino e nel caso di soggetti...

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