LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 16 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l''esercizio dell''attivita'' venatoria' e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

111 del 27 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1994

  1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) sono aggiunte le seguenti lettere: "f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale; g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994

  2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" e' sostituita dalla parola "Consigli".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994

  3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 1994, il riferimento "L.R. 11/98" e' sostituito dal riferimento "legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6".

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1994

  4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1994 e' inserito il seguente comma: "3-bis. La Regione puo' concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attivita' rientranti nella lettera c) del comma 3".

    Art. 5.

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1994

  5. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1994 aggiungere la seguente frase: "nonche' dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa)".

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 8 del 1994

  6. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente: "1. Per ogni ambito territoriale di caccia la giunta regionale, sentito il parere delle province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densita' venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile".

    Art. 7.

    Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994

  7. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole "ai programmi zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92" sono sostituite dalle parole "ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005".

    Art. 8.

    Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1994

  8. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitati" e' sostituita dalla parola "Consigli".

    Art. 9.

    Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994

  9. All'art. 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalita' e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6"; b) dopo il comma 6 ter e' inserito il seguente: "6-quater. Le Province possono altresi' predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal piccione di citta' (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico".

    Art. 10.

    Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994

  10. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti: "a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi; b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'art. 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture; ".

    Art. 11.

    Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1994

  11. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole "associazioni di protezione ambientale" sono aggiunte le parole "o delle organizzazioni professionali agricole".

    Art. 12.

    Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994

  12. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole "germi patogeni" sono aggiunte le parole "Il sindaco puo' disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'azienda unita' sanitaria locale di riferimento".

    Art. 13.

    Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994

  13. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola "Consiglio".

    Art. 14.

    Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994

  14. All'art. 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "art. 10" inserire "sentiti i comuni interessati"; b) al comma 4 dopo le parole "fruizione delle opportunita' venatorie del territorio provinciale" aggiungere le parole "e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attivita' e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria"; c) al comma 7 la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola "Consiglio"; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la provincia nomina entro trenta giorni il consiglio direttivo con le procedure definite nell'art. 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute".

    Art. 15.

    Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994

  15. L'art. 31 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 31.

    Ambiti territoriali di caccia 1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e' affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna".

    Art. 16.

    Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994

  16. L'art. 32 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 32. (Organi dell'ATC). - 1. Sono organi dell'ATC: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art...

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