LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 17 - Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo.
112 del 27 luglio 2007)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed obiettivi
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La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo. 2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonche' i seguenti obiettivi specifici: a) la diminuzione del numero di fumatori attivi; b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo. 3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro. 4. La presente legge intende altresi' tutelare il diritto dei cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2.
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
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La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze. 2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale (di seguito "piano di intervento"). 3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti: a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunita', con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro; b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale; c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attivita' lavorativa. 4. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di...
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